Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 novembre 2000
Domanda 14 novembre 2000
Cara Aduc mi e’ stata notificata una multa con autovelox presso Superstrada Pisa-Livorno di ben 600000 perche’ nonostante il limite sia dei 90 km all'ora gli agenti si erano appostati dietro l'unica curva che segnava i 60 kmh. Volevo saper se c'eano dei precedenti e a quale articolo mi dovevo appellare per contestare la multa. Il giudice di Pace mi ha gia’ scoraggiato di intraprendere una tale iniziativa e di evitare il ricorso anche al Prefetto.Cosa devo fare?

Risposta ADUC
Il ricorso consigliabile -eventualmente- e' quello al giudice di pace. Il Prefetto e' invece sicuramente da evitare.
L'esito non e' sicuro, tuttavia la mancanza di fermo immediato puo' essere contestata: sara' pero' il giudice a valutare nel caso specifico. Di precedenti circa la mancanza di fermo immediato, ovviamente ce ne sono: cio' non costituisce naturalmente garanzia assoluta di accoglimento.
L'articolo di riferimento e' il 200 CdS.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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