Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 ottobre 2000
cara aduc il 26/10/2000 mi è stata recapitata un verbale di contestazione relativo al superamento della velocità di 11 km rispetto al limite di 50 km orari.
sul verbale è precisato che il modello è il "velomatic 512" ed inoltre che tale strumento non permette all'agente di p. s. di accertare contestualmente all'infrazione la velocità del veicolo attraverso un qualsiasi display ed inoltre dice testualmente " che l'agente è costantemente impegnato al controllo delle apparecchiature ai fini di una corretta funzionalità".
Ora io vi chiedo ai fini di un eventuale ricorso se:
1) il modello velomatic 512 consente l'immediata visualizzazione della velocità del veicolo (ho già richiesto tale informazione alla ditta e sono ancora in attesa della risposta)
2) il fatto che l'agente fosse impegnato al controllo dell'apparecchio non puo far cadere il principio della contestuale contestazione della violazione in quando dovrebbero essere sempre più agenti addetti a tale impegno in modo da poter contestare la violazione.
sul verbale è precisato che il modello è il "velomatic 512" ed inoltre che tale strumento non permette all'agente di p. s. di accertare contestualmente all'infrazione la velocità del veicolo attraverso un qualsiasi display ed inoltre dice testualmente " che l'agente è costantemente impegnato al controllo delle apparecchiature ai fini di una corretta funzionalità".
Ora io vi chiedo ai fini di un eventuale ricorso se:
1) il modello velomatic 512 consente l'immediata visualizzazione della velocità del veicolo (ho già richiesto tale informazione alla ditta e sono ancora in attesa della risposta)
2) il fatto che l'agente fosse impegnato al controllo dell'apparecchio non puo far cadere il principio della contestuale contestazione della violazione in quando dovrebbero essere sempre più agenti addetti a tale impegno in modo da poter contestare la violazione.
Risposta ADUC
Questo modello consente di rilevare immediatamente chi sta effettuando l'infrazione, e ci vogliono piu' agenti per farlo. Per cui il ricorso sarebbe proponibile. Naturalmente, e' sempre il giudice che valuta -secondo la propria sensibilita'- il caso specifico, per cui l'esito non e' certo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200. 000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200. 000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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