Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 ottobre 2000
Domanda 28 ottobre 2000
Egregi Signori,
Volevo segnalarVi questo caso e chiederVi consiglio: tempo fa transitavo su una statale che taglia in due un centro abitato del cremonese (Cella Dati - provincia di Cremona) : "taglia in due" si fa per dire in quanto da una parte c'è una fabbrica e un bar mentre dall'altra il paese (arriverà a duecento abitanti? Non so...)
Detto questo va ricordato che è presente sulla strada un limite di 60 km/h. Venerdi'27/10 (ore 18. 00 circa, ben dopo il tramonto) transitavo su questa strada e che vedo dietro ad un pilastro? Una bella macchina della Municipale. Faccio la canonica frenata ma non in tempo... Controllando il contachilometri (70-75 orari) e constatato che la statale era sgombra totalmente da traffico sono tornato per controllare se ci fosse l'autovelox.
Tornando a bassa velocità ho modo di constatare la scena: l'auto nascosta e difficilmente visibile, un agente della Municipale di Sospiro, comune confinante con quello di Cella Dati, mezzo addormentato sopra l'auto che mi guarda (e poteva perfettamente vedere che tornavo indietro per controllare) , di fianco l'immancabile autovelox. Scendo dall'auto e faccio per entrare nel bar sperando che questo seduto comodamente in auto almeno mi dica qualcosa. Niente. Esco dal bar e me ne vado.
A giorni mi attendo una contravvenzione che a questo punto non mi sembra regolare.
Ho notato sul Vs. interessantissimo sito la modulistica per proporre un'eventuale ricorso con varie formule.
Posso secondo Voi ricorrere? E qual'è la formula più appropriata da indicare in questo caso?

Risposta ADUC
Il termine corretto e' "contestabile". Difatti, le sue altre considerazioni non hanno pregio: la violazione c'e'.
Non avendo pero' effettuato il fermo immediato e non essendoci particolari motivi che potessero legittimare tale mancanza, il ricorso e' proponibile (ovviamente, sara' il giudice a valutare specificamente il caso -la contestazione e' fondata, ma l'esito non e' sicuro).
Volendo tentare, si ricordi che:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200. 000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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