Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 gennaio 2005
Stimata Aduc, nel mio condominio quest' anno verranno sostituiti i parapetti in legno dei balconi in quanto fatiscenti.
Il mio amministratore ritiene che considerando che la parte interna del parapetto dei balconi e' di proprieta' esclusiva e la parte esterna visibile e quindi facente parte della facciata del condominio, le spese per il lavoro vanno suddivise per il 50% a carico dei proprietari del balcone ed il restante 50% suddiviso per millesimi.
Questo e' corretto oppure le spese vanno attribuite solo ai proprietari dei balconi?
Per questo tipo di manutenzione e' possibile usufruire della detrazione del 36% ed e' ancora in vigore per il 2005 la legge?
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra preziosa consulenza e chiedo se il contributo e' preferibile sia versato ad ogni informazione ricevuta, oppure sia sufficiente una volta all'anno.
Cordiali saluti.
Michele
Il mio amministratore ritiene che considerando che la parte interna del parapetto dei balconi e' di proprieta' esclusiva e la parte esterna visibile e quindi facente parte della facciata del condominio, le spese per il lavoro vanno suddivise per il 50% a carico dei proprietari del balcone ed il restante 50% suddiviso per millesimi.
Questo e' corretto oppure le spese vanno attribuite solo ai proprietari dei balconi?
Per questo tipo di manutenzione e' possibile usufruire della detrazione del 36% ed e' ancora in vigore per il 2005 la legge?
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra preziosa consulenza e chiedo se il contributo e' preferibile sia versato ad ogni informazione ricevuta, oppure sia sufficiente una volta all'anno.
Cordiali saluti.
Michele
Risposta ADUC
e' un'interpretazione. Che ha un suo senso, anche se non e' molto diffusa. Probabilmente, e' legata al modo in cui questi parapetti sono strutturati. In realta', gli stessi dovrebbero intendersi di proprieta' esclusiva dei singoli condomini proprietari dei balconi, cui sono funzionali; a meno che non si possa sostenere che vista la tipologia strutturale del parapetto lo stesso debba ritenersi parte condominiale in quanto decorativo del palazzo ed integrativo della facciata. Oggettivamente, occorrerebbe una valutazione di un giudice per avere un'interpretazione definitiva. Altrimenti, dipende da cio' che decide il condominio. Come tesi, e' comunque piu' diffusa quella di ritenere i parapetti di proprieta' dei singoli.
Trattandosi di ristrutturazione, e' comunque possibile godere delle agevolazioni (sul sito clicca qui trovera' i termini della norma).
Non c'e' alcun obbligo a corrispondere un contributo, l'iniziativa e' quindi libera sotto ogni aspetto.
Trattandosi di ristrutturazione, e' comunque possibile godere delle agevolazioni (sul sito clicca qui trovera' i termini della norma).
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