Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 ottobre 2000
Domanda 12 ottobre 2000
Buongiorno, a mio padre e’ stata notificata in data 20/09/2000 una multa, per superamento del limite di velocita’, rilevata con autovelox mod. 104/C2 della Polizia Stradale il 09/07/2000 alle ore 22.59.
Parte del verbale dice cosi’: "A mezzo apparecchio autovelox mod.104/C2 matricola nr.. .. di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalita’ ed al successivo sviluppo della pellicola fotografica, procede all'accertamento della violazione di cui all'articolo 142/9-1 PROCEDEVA A VELOCITA' DI OLTRE 40 km/h RISPETTO AL LIMITE STABILITO a carico del conducente del veicolo targato. .., in quanto circolava, considerando la tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, ad una velocita’ di Km/h 138, eccedendo di Km/h 48 il limite massimo di velocita’ stabilito dalla legge, per tale categoria di veicolo, in Km/h 90. Non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto d'accertamento e comunque nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (ART. 384 LETTERA E DEL REGOLAMENTO)
MODALITA' DI ESTINZIONE
per la definizione del verbale, la S.V. potra’ versare il seguente importo fino al 60gg dalla data di notifica:
Lire 606000 + Lire 9600 (spese di notifica) = a Lire 615600 esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale nr.. .. intestato alla Sezione Polizia Stradale di. .. o presso l'ufficio verbali della medesima sezione. Il pagamento e’ effettuabile in Euro al tasso di conversione di L. 1936,27
Entro il termine utile per il pagamento in misura ridotta, puo’ essere proposto ricorso avverso la contestazione, indirizzato al Prefetto di. .. da presentarsi al Comando Sezione Polizia Stradale di. ...
Trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento in misura ridotta ed in assenza di ricorso, il presente atto costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta per una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione.".
Parte dell'allegato al verbale dice: "La S.V. e’ invitata a presentarsi presso il piu’ vicino Ufficio di Polizia per portare in visione la patente di guida entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale. Qualora la S.V. non abbia commesso la violazione, dovra’ indicare le generalita’ del conducente del veicolo all'atto dell'infrazione.
Non ottemperando, si procedera’ ai sensi dell'art. 180, 8^ comma, del C.d.s.".
Premetto che il luogo citato nel verbale (Strada Statale) nell'ora citata e’ quasi privo di traffico e nel punto citato la strada e’ rettilinea per cui la contestazione immediata a mio avviso si poteva fare.
Ho saputo di sentenze della Cassazione che accoglievano i ricorsi presentati dai cittadini per multe da autovelox non contestate immediatamente.
Volevo sapere:
a) se in questo caso e’ conveniente presentare ricorso;
b) che cosa significa "pagamento in misura ridotta" citato nel verbale;
c) siccome mio padre non ricorda chi utilizzava l'automobile al momento della multa, mi chiedo se sia giusto che lui debba pagare, per un qualcosa, di cui
forse non e’ responsabile e se e’ possibile fare qualcosa
a riguardo (sospensione della patente).
Vi chiedo tutti i documenti che voi potete darmi da allegare all'eventuale ricorso ed eventuali facsimili di domande da presentare.
Vi prego di rispondere al piu’ presto poiche’ il tempo utile per un eventuale ricorso e’ quasi scaduto.

Risposta ADUC
Il tentativo di ricorrere ha sicuramente un fondamento e di conseguenza puo' essere il caso di chiedere sospensione e annullamento di entrambe le sanzioni: multa e sospensione della patente; salvo il caso in cui suo padre non sia in grado di indicare chi fosse alla guida quel giorno, con la conseguenza che potra' rilasciare una dichiarazione di non sapere chi fosse alla guida, con la conseguenza che non si dovrebbe procedere alla sospensione. L'esito del ricorso, naturalmente, non e' certo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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