Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 ottobre 2000
Domanda 3 ottobre 2000
Alla c.a. dell'Associazione
Nel '89 l'Amministratore del nostro condominio ha promosso una causa contro i proprietari del locale e i gestori di una pizzeria (sito al piano terra del condominio) che avevano fatto installare una canna fumaria sul lato cortile del condominio. La canna fumaria era stata autorizzata dal comune "fatti salvi diritti di terzi". Oggi la sentenza del tribunale dichiara come reiette le domande proposte dall'Amministratore contro i suddetti proprietari e gestori della pizzeria e cio' "per diffetto assoluto di legittimazione attiva in capo all'Amministratore, condannando quest'ultimo a pagare le spese di lite.
Per "difetto di legittimazione attiva" sembra volersi intendere che all'Amministratore mancava una delega attiva da parte dei condomini per rappresentarli nella causa in quanto che il verbale dell'Assemblea condominiale nella quale si e' deliberato di intraprendere questa causa e' solo un atto interno del condominio.
Alla luce di quanto sopra chiedo di conoscere:
Se per via della mancanza di legittimazione attiva, i condomini sono comunque tenuti al pagamento delle spese o se ne risponde solo l'Amministratore come promotore dell'iniziativa?
Se possiamo far valere il fatto che abbiamo chiesto di ritirarci con atto scritto dalla controversia suddetta nel ' 94?
In caso di appello, in che posizione ci troviamo se non vogliamo associarci al resto dell'Assemblea condominiale?
Come tutelarci da future spese?

Risposta ADUC
Le autorizzazioni amministrative sono sempre "salvi i diritti dei terzi". A parte questo, pero', occorrerebbe capire perche' questo amministratore sia considerato legittimato ad agire. Se non si vuol fidare del giudice occorre eviscerare il problema, analizzando il testo della delibera, valutando in che termini sia stata emessa, se sufficiente o se effettivamente mancante degli elementi legittimanti. Se l'amministratore non e' stato ritenuto legittimato, vuol dire che si ritiene che abbia agito in prima persona e non come condominio, e dunque debba essere solo lui a pagare le spese. Niente toglie che l'amministratore possa poi fare una nuova causa, dimostrando le responsabilita' condominiali e ottenendo almeno un parziale rimborso. Per quanto concerne il dissenso (pur potendolo ribadire, in caso di appello -se lo abbiate comunicato per iscritto, tramite raccomandata A/R all'amministrazione) ne siete chiamati fuori.
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