Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 settembre 2000
Mio fratello e’ stato multato per eccesso di velocita’ con multa recapitata a casa (autovelox 104/c2): non e’ stato fermato immediatamente e nel verbale si fa menzione dell'impossibilita’ di fermare il veicolo in quanto "la seconda pattuglia posta a valle... era al momento impegnata nella contestazione immediata di altro verbale di violazione alle norme del c.d.s. (attuazione della circolare del 02.08.2000 n.81 del min. interno)".
Cio’ che volevo sapere e’ se e’ possibile richiedere che l'esibizione di quest' ultimo verbale visto che mio fratello e’ arcisicuro che non c'era assolutamente altra pattuglia: pertanto se si prova che non esiste tale verbale di contestazione immediata alla stessa ora, e’ possibile richiedere l'annullamento della multa perche’ non c'e’ stata immediata contestazione della violazione?
Cio’ che volevo sapere e’ se e’ possibile richiedere che l'esibizione di quest' ultimo verbale visto che mio fratello e’ arcisicuro che non c'era assolutamente altra pattuglia: pertanto se si prova che non esiste tale verbale di contestazione immediata alla stessa ora, e’ possibile richiedere l'annullamento della multa perche’ non c'e’ stata immediata contestazione della violazione?
Risposta ADUC
Si', potendo dimostrare che questo verbale non esiste, la multa sarebbe contestabile, poiche' il mancato fermo diventerebbe immotivato.
Il problema e' come acquisire tale documentazione senza fare causa: purtroppo, un giudice potrebbe richiedere tale verifica, voi no. Ne consegue che e' un rischio: prima dovete esporvi facendo la contestazione del mancato fermo, ricorrendo avanti al giudice di pace e chiedendogli di acquisire la documentazione, necessaria per valutare se l'altra pattuglia fosse impegnata. Ne consegue che se cio' e' vero, la questione si fa problematica.
Valutate dunque voi il rischio. Volendo tentare, il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il problema e' come acquisire tale documentazione senza fare causa: purtroppo, un giudice potrebbe richiedere tale verifica, voi no. Ne consegue che e' un rischio: prima dovete esporvi facendo la contestazione del mancato fermo, ricorrendo avanti al giudice di pace e chiedendogli di acquisire la documentazione, necessaria per valutare se l'altra pattuglia fosse impegnata. Ne consegue che se cio' e' vero, la questione si fa problematica.
Valutate dunque voi il rischio. Volendo tentare, il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa. Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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