Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 settembre 2000
Mi e' stato notificato per posta (raccomandata a.r.in data 08/09/2000) un avviso di penale relativo ad una multa per omissione di pagamento tariffa oraria di sosta avvenuta in data 03/09/1999 da parte dell'azienda comunale di trasporti che gestisce in concessione il servizio di sosta a pagamento.
Considerato che e' trascorso oltre un anno dall'avvenuta infrazione, vorrei sapere qual e' il termine di prescrizione che l'azienda in questione deve rispettare per l'esercizio delle azioni di recupero dei mancati pagamenti. Gradirei, inoltre, sapere se la procedura di riscossione coattiva ad opera del concessionario del servizio possa o no prescindere dalla redazione e notificazione di un verbale di accertamento da parte del Corpo Comunale dei Vigili Urbani.Grazie.
Considerato che e' trascorso oltre un anno dall'avvenuta infrazione, vorrei sapere qual e' il termine di prescrizione che l'azienda in questione deve rispettare per l'esercizio delle azioni di recupero dei mancati pagamenti. Gradirei, inoltre, sapere se la procedura di riscossione coattiva ad opera del concessionario del servizio possa o no prescindere dalla redazione e notificazione di un verbale di accertamento da parte del Corpo Comunale dei Vigili Urbani.Grazie.
Risposta ADUC
il termine di prescrizione e' di 5 anni a decorrere dal fatto.
In assenza di redazione del verbale da parte di un vigile, pero', l'accertamento eseguito dal solo addetto alla gestione del parcheggio puo' essere contestato, salvo il caso in cui sia specificamente prevista la custodia del parcheggio.
Non vi e' certezza che l'esito del ricorso sia positivo: tale interpretazione e' pero' considerata valida.
Volendo fare il tentativo, il ricorso va presentato entro 30 gg dalla notifica, contestando il fatto e chiedendo la sospensione e l'annullamento dell'atto.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Il ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono solitamente comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
In assenza di redazione del verbale da parte di un vigile, pero', l'accertamento eseguito dal solo addetto alla gestione del parcheggio puo' essere contestato, salvo il caso in cui sia specificamente prevista la custodia del parcheggio.
Non vi e' certezza che l'esito del ricorso sia positivo: tale interpretazione e' pero' considerata valida.
Volendo fare il tentativo, il ricorso va presentato entro 30 gg dalla notifica, contestando il fatto e chiedendo la sospensione e l'annullamento dell'atto.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Il ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono solitamente comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti