Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 aprile 2004
Domanda 30 aprile 2004
Carissima ADUC, ho firmato un ordine di acquisto, propostomi da un venditore nel mio appartamento, per un climatizzatore. Oggi mi sono accorto che nelle clausole generali di vendita c'e' questa voce:
RECESSO.
qualora l'acquirente non intenda piu' dar corso alla commissione sottoscritta, sara' comunque tenuto all'integrale pagamento di tutte le spese sostenute dalla venditrice, non che' al risarcimento del danno, sotto specie di lucro cessante, indipendentemente dall'eventuale vendita della stessa merce a terzi. Tale danno viene consensualmente qualificato nella misura del 30% del prezzo dell'intera commissione, fatta salva la risarcibilita' dell'ulteriore danno.
Vorrei sapere:
1) se posso recedere dall'ordine.
2) se si' entro quale data e come devo fare.
3) se devo pagare quanto stabilito nella voce RECESSO.
Grazie 1000 in anticipo per la risposta.
Saluti.
Paolo, da Roma

Risposta ADUC
l'unica eccezione alla possibilita' di esercitare il recesso in caso di vendita fuori sede (quindi, nel suo caso, in caso di vendita avvenuta in casa sua) e' che ad acquistare sia stata una ditta, quindi in possesso di partita IVA. Altrimenti e' senz'altro esercitabile. Invii entro 7gg (comunque il termine deve verificarlo sul contratto) una raccomandata A/R dove dichiara di voler esercitare il recesso come previsto dal contratto (e dal d.lgs.50/92). Riguardo alla clausola, riteniamo possa trattarsi della disciplina della rescissione anticipata oltre il termine del recesso, e non di quest'ultimo (la parola "recesso" a nostro avviso e' qui stata usata in modo improprio. Comunque, volendo mettere le mani avanti, puo' aggiungere di ritenere illegittima la richiesta di pagamento del 30% a titolo di rimborso danno e quindi nulla la clausola contrattuale specifica in quanto vessatoria ai sensi dell'art.1469 bis. c.c. e seguenti. Quando si recede nei termini, infatti, non e' dovuta alcuna penale (richiedibile invece se la rescissione avviene oltre il termine) ma solo il rimborso di spese minime necessarie alla pronta conclusione del contratto (spese amministrative, apertura pratica, etc).
Visto che la clausola non e' specifica al riguardo di rimborso spese sostenute dalla venditrice, le facciamo presente che possono essere contestate richieste riguardo a spese di trasferta, viaggio, pranzo, etc. comunque quelle personali. In fondo alla lettera puo' aggiungere anche la minaccia di adire le vie legali in mancanza di rispetto di quanto sopra.
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