Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 aprile 2004
Spett. le ADUC vi scrivo per chiedere un consiglio riguardo la garanzia dei telefonini. Ho acquistato un cellulare Samsung il giorno 8 settembre 2002 presso un centro commerciale. In questi giorni nuovamente il telefono si e' guastato probabilmente per un problema che si era gia' manifestato nel marzo 2003. All'epoca era stato riparato in garanzia attraverso un aggiornamento del software. Ora pero' essendo trascorso un periodo superiore all'anno dalla data di acquisto l'assistenza Samsung non ne risponde in garanzia e a tal proposito vi riporto le esatte parole usate sul sito ufficiale di Samsung per avvisare che la garanzia dura solo 1 anno: "Samsung Electronics Italia informa i Consumatori che le condizioni di garanzia commerciale o convenzionale sotto riportate lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del Consumatore dalle disposizioni del codice civile in tema di vendita dei beni di consumo (art. 1519bis e seguenti). " Volevo chiedere se quanto da loro detto e' corretto e se posso magari rifarmi sul centro commerciale per ottenere il secondo anno di garanzia che penso mi spetti. Dato che al centro commerciale ho gia' domandato in via non ufficiale e mi e' stato detto che loro non rispondono cosa dovrei fare nel caso io abbia davvero ragione?
Ringrazio anticipatamente
Simone, da Lissone
Ringrazio anticipatamente
Simone, da Lissone
Risposta ADUC
cio' che le viene detto dai centri di assistenza e' del tutto plausibile (e puo' essere confermato visionando il contratto di garanzia), un po' meno cio' che le sta dicendo il centro commerciale.
La garanzia del produttore e' una cosa distinta rispetto a quella di legge (che ha durata biennale). Quest'ultima deve essere infatti rilasciata dal venditore sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori a copertura dei vizi di produzione, mentre la prima puo' avere anche durata inferiore (un anno e' tipico) e viene rilasciata a condizioni soggettivamente stabilite dal produttore stesso. Nel suo caso, volendo utilizzare la garanzia di legge e contestare al venditore il vizio, ed essendo decorsi sei mesi dall'acquisto, sara' a suo carico la prova della presenza del vizio stesso (come causa del problema che si sta ripetendo). Per non dover fin da subito fornire una perizia sul bene (che potrebbe essere ordinata dal giudice se la cosa arrivasse in giudizio) inizi appoggiando la sua contestazione al parere di un tecnico specializzato. Dovra' inviare una raccomandata A/R al venditore dove contestera' il vizio -fornendone prova- chiedera', sostenendo che i precedenti tentativi di riparazione si sono rivelati inefficaci, la sostituzione del telefono, dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Il passo successivo sara' rivolgersi al giudice di pace tentando, inizialmente, una conciliazione. Le riportiamo, per sua conoscenza ed uso, il link del testo della legge
clicca qui
La garanzia del produttore e' una cosa distinta rispetto a quella di legge (che ha durata biennale). Quest'ultima deve essere infatti rilasciata dal venditore sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori a copertura dei vizi di produzione, mentre la prima puo' avere anche durata inferiore (un anno e' tipico) e viene rilasciata a condizioni soggettivamente stabilite dal produttore stesso. Nel suo caso, volendo utilizzare la garanzia di legge e contestare al venditore il vizio, ed essendo decorsi sei mesi dall'acquisto, sara' a suo carico la prova della presenza del vizio stesso (come causa del problema che si sta ripetendo). Per non dover fin da subito fornire una perizia sul bene (che potrebbe essere ordinata dal giudice se la cosa arrivasse in giudizio) inizi appoggiando la sua contestazione al parere di un tecnico specializzato. Dovra' inviare una raccomandata A/R al venditore dove contestera' il vizio -fornendone prova- chiedera', sostenendo che i precedenti tentativi di riparazione si sono rivelati inefficaci, la sostituzione del telefono, dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Il passo successivo sara' rivolgersi al giudice di pace tentando, inizialmente, una conciliazione. Le riportiamo, per sua conoscenza ed uso, il link del testo della legge
clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti