Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 febbraio 2004
Domanda 21 febbraio 2004
mi e' stato regala un lettore DVD SAMSUNG E232. Era difettoso; una volta iniziato il film si blocca e bisogna spegnerlo. L'ho immediatamente portato ad un centro assistenza della mia citta', Palermo, dove l'hanno tenuto una settimana per restituirlo mal funzionante come e peggio di prima. l'ho riportato li' dove lo hanno trattenuto ancora per tre settimane. dalla consegna ha funzionato solo per un giorno. stesso mal funzionamento.
sono sicuro che riportarlo al centro assistenza significherebbe ripetere l'intero iter che non e' onesto che io ripeta dato che l'apparecchio e' stato pagato in contanti per un bene di cui non ancora potuto usufruire. Vorrei citare la SAMSUNG per danni o almeno la restituzione della somma per acquistarne un altro. Conto in un vostro consiglio. Grazie infinite Richard, da Palermo

Risposta ADUC
il difetto puo' essere contestato come vizio di produzione al venditore chiedendo la sostituzione del lettore, facendo riferimento a tutti gli inefficaci tentativi di riparazione. Visto che finora si e' rivolto direttamente al produttore tramite i centri di assistenza, dovrebbe ora cambiar strada, rivolgendosi direttamente al venditore e cessando di rifarsi sulla garanzia del produttore. Invii una raccomandata A/R al venditore dove contesta la presenza di un vizio di produzione e detta un termine (di 15gg) per provvedere alla sostituzione -facendo riferimento ai ripetuti inutili tentativi di riparazione avvenuti-, aggiungendo che se la stessa non fosse possibile o risolutiva, il contratto si intendera' risolto per quanto stabilito dalla legge (d.lgs.24/2002). Se non sono trascorsi sei mesi dall'acquisto il vizio puo' essere presunto, diversamente va dimostrato, con una perizia o magari, perlomeno in fase iniziale, limitandosi a produrre una relazione tecnica (dopo aver chiesto anche un parere ad un tecnico di fiducia). Successivamente, decorso il termine senza ottenere risposta o quanto richiesto, potra' rivolgersi al giudice di pace per tentare, inizialmente, una conciliazione (gratuita e senza bisogno di appoggio legale) per poi proseguire con il contenzioso, sempre dal giudice di pace. Le riportiamo il testo della legge sopracitata per sua conoscenza clicca qui
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