Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 dicembre 2003
Domanda 12 dicembre 2003
Buon giorno.
Mi scuso dell'interruzione, ma vi scrivo nel tentativo di avere un'informazione per orientarmi correttamente.
Cerchero` di essere breve per non impegnare troppo tempo. La questione riguarda l'acquisto di un PC portatile assemblato.
Ho alcune domande da rivolgere riguardo alla tutela del consumatore ed in fattispecoe ai termini di garanzia.
a) Quando si acquista un PC assemblato in genere, e` vero che l'acquirente ha diritto per legge a: 1. richiedere in forma scritta l'elenco dettagliato delle singole parti componenti il PC?
2. richiedere in forma scritta la garanzia del costruttore componenti?
3. richiedere in forma scritta la garanzia del venditore al dettaglio?
4. il diritto di recesso qualora il PC risulti non funzionante ed il venditore incapace di ripararlo o sostituirlo?
b) Inoltre il venditore al dettaglio puo` offrire: 1. una garanzia minima di 2 anni sul sistema completo da parte del venditore al dettaglio?
2. una garanzia dei singoli componenti che puo` essere superiore ai tre anni (dipendente dalla casa)?
c) Ci sono consigli in merito che posso avere?
Sempre che non vi sia di disturbo, posso chiedere la cortesia di indirizzarmi verso un personale competente, meglio se si tratta di istituzioni o organi statali.
Vi ringrazio comunque dell'attenzione che saprete` rivolgermi.
Saluti e auguri di buone feste natalizie.

Risposta ADUC
non e' che sia previsto un dettaglio obbligatorio: diciamo che nel caso in cui questo mancasse si consiglia di non effettuare alcun acquisto. A meno che i singoli pezzi non siano acquistati e quindi fatturati singolarmente, voce per voce invece che come prodotto finito: in questo caso, allora, sicuramente si puo' esigere l'elenco in fattura.
La garanzia in forma scritta non e' necessaria, in quanto gia' la legge la prevede (e' per gli acquisti di beni usati che di solito -anche in questo caso senza obbligo- si richiede una garanzia scritta). La differenza e' tra garanzia prevista nei riguardi dei consumatori oppure nei riguardi di professionisti. La legge comunque copre -in termini diversi a seconda del caso- nei riguardi dei vizi di produzione. Nel caso in cui vi sia una garanzia contrattuale aggiuntiva, tanto meglio; ma la legge e' comunque sufficiente per le esigenze di base in caso di vizi originari. Non c'e' diritto di recesso in caso di acquisti nei locali commerciali; ma solo in caso di acquisti a distanza, e solo se effettuati da consumatori. La garanzia di due anni -per i vizi di produzione- cui lei si riferisce, e' quella di legge (giustamente applicabile nei riguardi del venditore). La garanzia addizionale eventuale e' quella del produttore e puo' anche non essere prevista.
Non ci sono organi statali o istituzioni che facciano consulenza: se le informazioni fornite non le sono sufficienti, occorrerebbe che prendesse direttamente visione delle normative, sia sul codice civile che -per i consumatori- nel dlgsl 24/02.
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