Sabato 13 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 luglio 2000
Domanda 13 luglio 2000
Richiesta di documentazione per il controllo formale della dichiarazione dei redditi mod. 730 presentata nell’anno 1996 per il periodo di imposta 1995.
Alcuni giorni or sono ho trovato nella casella della posta la seguente lettera ordinaria inviatami dal Centro servizi delle imposte dirette e indirette di BOLOGNA in nome e per conto del centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Torino su carta intestata Ministero delle Finanze.
Gentile signore,
il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi - mod.730 e' effettuata con l’ausilio di procedure automatizzate sulla base dei dati trasmessi all’Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale.
Per poter concludere il controllo della sua dichiarazione e' necessario acquisire copia del modello e della documentazione, non allegata a suo tempo perche' non richiesto dalla legge.
La invito pertanto a spedire al mio ufficio incaricato del controllo della sua posizione, entro 15 giorni da quando ricevera' questa lettera:
la fotocopia del modello 730, relativo al periodo di imposta 1995, ricevuto dal datore di lavoro, dall'e’te pensionistico o dal Caaf;
tutti i documenti relativi, anche in fotocopia (certificazione delle ritenute di acconto subite, attestazioni di eventuali pagamenti effettuati …, documentazione degli oneri deducibili o per i quali spettava una detrazione d’imposta).
Ringraziandola invio distinti saluti
E’ la prima volta che mi trovo ad affrontare problemi di questa natura, e comunque mi incuriosiscono le modalita' attuate. Ci tengo, per inciso, a precisare che sono un cittadino che paga le tasse (anche il canone RAI), anche se un amico dice che lo faccio solo perche', come lavoratore dipendente, non ho molte possibilita' di evaderle
Temo di avere due problemi:
a) Potrei aver detratto spese mediche non detraibili in quanto rimborsate da una assicurazione. La regola a quell’epoca non era chiarissima e, nel dubbio, l’ho interpretata a mio favore. La spesa eventualmente impropriamente messa in detrazione non e' molto rilevante (1 milione circa), ma temo l’effetto cumulativo di eventuali multe.
b) Non dispongo delle ricevute di quanto ho versato all’ex coniuge per l’assegno mensile di mantenimento a seguito di divorzio e chiederle alla banca potrebbe essere complicato.
Cio' premesso, vorrei porvi i seguenti quesiti:
1) E’ normale che queste richieste pervengano per posta normale?
Posso per questo ignorarle, per tirare in lungo e sperare di arrivare alla scadenza del 31 dicembre 2001, termine oltre il quale non sono tenuto a conservare copia della documentazione richiesta?
Dopo tale termine eventuali irregolarita' andrebbero in prescrizione?
2) E’ ammissibile che si occupi della mia pratica l’ufficio di Bologna per conto di quello di Torino?
Non avrebbero dovuto comunicarmi il nome dell’impiegato che segue la mia pratica (al quale potrei chiedere, magari per telefono, come fare per le ricevute degli assegni di divorzio)?
3) Se per gli assegni di divorzio chiedessi di verificare l’incrocio con la dichiarazione della mia ex moglie, potrebbe essere sufficiente? Rischio in questo modo di mettere anche lei sotto indagine e magari di crearle inutili problemi (potrebbe aver dichiarato una cifra diversa, e io non ho modo di verificarlo entro il termine di 15 gg)?

Risposta ADUC
Sarebbe opportuno che anche il Fisco cominciasse a seguire delle elementari regole di comportamento. Innanzitutto avvalersi del servizio "raccomandate A.R." delle Poste Italiane. In assenza di "raccomandata" (o altra comunicazione equivalente) lei puo' sostenere di non aver ricevuto niente, e sta al Fisco provare il contrario.
Inoltre, anche per il Fisco dovrebbe valere il principio del "giudice naturale", vale a dire l'Ufficio Imposte competente in relazione alla sua residenza. Se lei dovesse rispondere alla richiesta bolognese, allo stesso modo dovrebbe rispondere a qualsiasi altro Ufficio salti in mente di farle perdere tempo.
Ovviamente, una volta scaduti i termini di legge per la conservazione della documentazione, nulla le potra' essere imputato (e addebitato) per non essere in grado di esibirla. Cio' non toglie che, se i termini di accertamento fossero diversi e piu' lunghi, le potrebbero essere comminate ugualmente delle sanzioni.
Comunque, e conclusivamente, rimanderemmo il problema.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →