Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2003
Domanda 25 settembre 2003
Cara ADUC, oggi il postino mi ha recapitato una multa per eccesso di velocita' rilevata da autovelox.
Riporto il testo: " circolava alla velocita' di km/h 76, 00, superando di km/h 26, 00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' km/h 50). La velocita' e' stata determinata, ai sensi dell'art.345/2c. DPR 16/12/92 N.495, cosi' come modificato dall'art. 197 DPR 16/996 N.610, tenuto conto della riduzione del 5% della velocita' con minimo 5 km/h, comprensiva della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura AUTOVELOX MOD. 104/C-OM. Min. LL. PP. N.418, 15/2/1991 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' indicata sulla risultanza fotografica km/h 81".
LA VIOLAZIONE NON e' STATA IMMEDIATAMENTE CONTESTATA CAUSA: ai sensi dell'art.384 comma 1 lettera e) del regolamento di esecuzione, e perche', considerate le circostanze di fatto, l'immediatezza della contestazione avrebbe potuto causare pregiudizi per la sicurezza stradale.
GLI ACCERTATORI.
Vorrei sapere se il verbale contiene vizi di forma (come ad esempio i dati di un solo agente anziche' 2) e se nel caso dalla fotografia fosse possibile stabilire che gli agenti erano in grado di potermi fermare e non lo hanno fatto adducendo "motivazioni standard", inoltre vorrei avere informazioni riguardo alla revisione che gli autovelox devono passare per essere ritenuti attendibili: ogni quanto? E come faccio a verificare tale idoneita'?
Inoltre l'infrazione e' stata commessa il 23/06/2003 la multa mi e' stata recapitata in data 23/09/2003, ma la "relazione di notifica a mezzo posta " porta la data 25/09/2003, con tanto di firma dell'addetto.
Vi ringrazio per l'assistenza che offrite, rimango in attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti, Matteo.

Risposta ADUC
e' sufficiente anche un solo agente.
Dalla foto non c'e' modo di determinare alcunche' in merito alla possibilita' o meno di fermare.
Per cio' che concerne il mancato fermo, in primo luogo dipende se sulla strada sia o meno vigente il decreto prefettizio che consente di omettere il fermo. In secondo luogo, occorre tenere conto del fatto che le motivazioni che legittimano la mancanza di fermo sono sempre piu' ampie, grazie anche ad un fiorire di circolari ministeriali interpretative, con la conseguenza che la contestazione del fermo e' sempre piu' difficile.
Per quanto attiene la revisione, a nostro avviso ci sarebbero elementi di contestazione, ma si tratta di una contestazione che richiederebbe la necessita' di perizie tecniche.
Il giorno di redazione del verbale e' nei termini: un paio di giorni per acquisire i dati dal Pra sono equi.
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