Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 settembre 2003
Domanda 11 settembre 2003
Gentilissimo Staff dell'ADUC, mi dispiace disturbarVi per la terza volta ma vorrei avere un definitivo chiarimento sulla mia situazione. Mi permetto di fare un breve riepilogo, visti i numerosi consigli che giornalmente Vi vengono richiesti: mi e' stata effettuata una multa qualche notte fa da un agente della polizia municipale mentre effettuavo una inversione di marcia in prossimita' di un incrocio (oltretutto incrocio per modo di dire, visto che era un incrocio a t il cui proseguimento era chiuso al traffico, quindi si trattava in pratica di una svolta a destra (o a sinistra per chi proveniva dalla strada secondaria) obbligata semaforizzata...). Il punto e' che sulla multa e' indicato, oltre alla descrizione dell'infrazione, ovvero "inversione di marcia all'intersezione", l'articolo di riferimento n. 146 che
1- non comporta in nessun caso la decurtazione di 8 punti, cosa che invece comporterebbe l'articolo 154
2- una multa di 68, 25, cosa che non dovrebbe comportare (ma di questo non sono sicuro) l'articolo indicato nella contravvenzione.

Ora, vista la situazione, mi avete consigliato di effettuare una contestazione dal giudice di pace, ma in quali termini? Errore nell'indicazione dell'articolo? Errore nel rilevamento dell'infrazione? Errore nella decurtazione di 8 punti? Errore infine nell'indicazione dell'importo da pagare? E se invece avesse semplicemente sbagliato a indicare l'articolo di riferimento, visto che tutto il resto sembra indicare cio'? Secondo voi, in pratica, c'e' qualche possibilita', perlomeno di non perdere 8 punti? E infine, il fatto che non si trattasse di vero incrocio visto che la strada principale su cui viaggiavo io dopo l'intersezione (A T!!!) era chiusa al traffico, puo' valere qualcosa? Grazie, vorrei semplicemente capire piu' chiaramente quali sono gli elementi da indicare nella contestazione.
Buon lavoro!

Risposta ADUC
ha individuato il problema: fa bene a riepilogare il caso.
Il consiglio era di contestare tutto, al fine di provare a far invalidare l'atto.
L'infrazione lei l'ha commessa: quindi di per se' la contravvenzione era legittima. Questo non lo puo' contestare.
Pero' ci sono degli errori: quindi rilevi come l'infrazione comminatale non rientri in quella indicata dallo specifico articolo, rilevi come in ogni caso i punti indicati come decurtabili non siano in ogni caso quelli di cui all'articolo indicato dall'agente per ricondurvi la sua infrazione e conseguentemente, per tutti questi vizi, richiedere l'annullamento del verbale.
Se e' stato errato l'articolo, di fatto il vizio c'e': e' il giudice se deve decidere se secondo lui deve essere ritenuto un vizio sanabile oppure no, nel momento in cui non coincide con la violazione commessa. Questo non possiamo dirglielo noi o garantirglielo: il vizio c'e', la violazione pure, quindi il giudice decide se il vizio sia tale da far annullare il verbale, o se a suo avviso sia sanabile, oppure se sia necessaria la riemissione di un verbale corretto.
Garanzie non gliene diamo affatto: e' il giudice che decide se dare ragione alla sostanza od alla forma.
Se fossimo noi il giudice, ci spiace ma daremmo ragione alla sostanza. Pero' generalmente i giudici sono piu' generosi ed ammettono le richieste di annullamento per vizi ben piu' irrilevanti, mentre questo non ci pare tanto banale, in quanto evidentemente pone anche un dubbio interpretativo.
In ogni caso, quello e' un incrocio.
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