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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 settembre 2003
Domanda 10 settembre 2003
Gentili signori, mi sarebbe utile avere il vostro parere su quanto capitatomi.
Tornata quest'anno per la prima volta in luglio a trascorrere due giorni nella mia seconda casa, in un comune del Lecchese, ho avuto la sorpresa di non trovare piu' il solito cassonetto pubblico dei rifiuti indifferenziati, e ho quindi abbandonato i miei rifiuti contenenti umido, cartacce e fogli di plastica, accanto ai due cassonetti rimasti in zona per le bottiglie in plastica e le riviste, sotto un cartello che vietava di depositare sacchi di rifiuti di altro genere. Successivamente a Milano ricevo una multa abbastanza sostenuta, perche' per mia sfortuna il sacco conteneva una mia lettera non spedita al destinatario, che li ha fatti risalire a me. La multa era relativa alla violazione dell'art. 14 del D. L. GS N. 22 del 5/2/97, per aver depositato rifiuti fuori dai giorni, luoghi e modalita' stabiliti per la raccolta differenziata.
Dai primi di giugno infatti erano entrate in vigore le nuove regole, che prevedevano la raccolta dei rifiuti porta a porta, suddivisi in sacchi differenziati ed appropriati, in giorni fissi della settimana ed altre regole di contorno. La settimana successiva a multa ricevuta mi sono recata in comune per reclamare, ho parlato con l'assessore interessato, ed ho spiegato le mie ragioni, lamentandomi della mancata informazione nei confronti dei possessori di seconda casa, residenti altrove, e spiegando l' impossibilita' pratica di osservare le loro regole, se non perlomeno contravvenendone i tempi. Ho fatto presente che i giorni fissi di raccolta presentavano un problema per chi passava nella localita' giorni saltuari come me. L'assessore lo ha riconosciuto ma in pratica non ha saputo darmi una soluzione. E' mai possibile che un comune stabilisca delle regole che poi non e' possibile a tutti mettere in pratica? La soluzione potrebbe essere di tipo condominiale quando possibile, ma i condominii non hanno avuto il tempo di organizzare cassonetti comuni, e per di piu' il nostro amministratore che era al corrente delle novita' non ci ha neppure avvisato in quanto tuttora in ritardo con la solita assemblea di giugno per la chiusura del bilancio.
L'assessore mi ha detto di fare ricorso al Sindaco. Cosi' ho fatto, elencando le mie contestazioni sul sistema di attribuzione di responsabilita', sulla violazione della riservatezza della mia corrispondenza, sulla mancata informazione di chi non risiede nel paese, sul non avere attivato gli amministratori per tempo, sulla impossibilita' pratica di osservare le loro regole ed altro.
Conclusione questa estate mi sono sempre portata a Milano i rifiuti dei miei brevi soggiorni, come tante altre persone che conosco, e il sindaco esaminati gli atti e le fonti di prova ai sensi degli art. 13 e 14 della legge 24 novembre 1981 N. 689, non ha accolto il mio ricorso, confermando la mia responsabilita', senza trovare alcuna giustificazione al mio comportamento ne tantomeno alcun difetto di informazione da parte sua. e mandandomi a parte una ingiunzione di pagamento.
E ora sono affissi in paese manifesti, freschi di fine agosto che ringraziano gli utenti del loro senso civico per i risultati dei primi mesi di raccolta e dichiarano che visti i servizi esistenti (???) per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non si giustifica il mancato rispetto delle modalita' e dei tempi di raccolta. e si invita ogni cittadino a riprendere e segnalare ci danneggia l'intera comunita'. Il proclama chiude col numero di sanzioni finora elevate.
Che cosa ne dite, che cosa posso fare io con la mia multa. E che cosa possono fare le persone nelle mie condizioni?

Risposta ADUC
difetto d'informazione non c'e': in quanto non e' previsto che le delibere vengano notificate ai singoli cittadini, e comunque a prescindere da cio' lei ha proprio depositato i rifiuti sotto un cartello di espresso divieto: l'avesse quantomeno messa nel cassonetto, forse la violazione sarebbe stata solo una e non due.
Quello che poteva opporre era la mancanza di prova certa che si trattasse di un suo sacchetto (in quanto non e' stata vista di persona) e -da quanto dice- ci sarebbe da abiettare anche in merito alle modalita' adottate per il ritiro dei rifiuti.
Questi punti, pero', erano contestabili davanti al giudice di pace, entro 30 gg dalla notifica della multa. A seconda dell'ufficialita' dell'atto presente, potrebbe provare adesso ad opporsi, sempre al giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, entro 30 gg.
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