Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 aprile 2003
Salve, mi chiamo Fabrizio scrivo da La Spezia, qualche giorno fa ho ricevuto via posta una contravvenzione al C.d.S. per aver transitato in una zona a traffico limitato nella citta' di Roma ove ero in vacanza.
Nella raccomandata con allegati bollettini, viene menzionato che l'infrazione e' avvenuta in via A. De Pretis al varco n.17 delib. G.C.N. 865/00 rilevamento elettronico Aut. Min. LL. PP. n.2083/01, elevata al conducente dell'autoveicolo targato Renault Clio che ha commesso la seguente violazione: accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. Ed ancora viene menzionato che ai sensi del D.P.R. n.250/99 la contestazione immediata non e' prevista. Ed in fine che la violazione che ho commesso e' quella prevista dall'art.7/1.
Domanda: Che possibilita' ho per fare ricorso al giudice di pace per non esser stato fermato subito?
Sono regolari le infrazioni accertate a mezzo telecamera?
Se non erro non erano state vietate da un decreto per la questione della privacy ecc.?
Inoltre il verbale non riporta neanche la data in cui e' stato redatto, ma solo il numero ed il luogo, non dovrebbe essere un vizio di forma la mancanza dell'ora e dell'ufficio ove e' stato redatto?
Perche' devo pagare anche le spese di notifica (7.02 Euro) quando e' implicito che la multa arrivi alla residenza del trasgressore se chi rileva non ti ferma essendo una telecamera, per cui andiamo a pagare la modica cifra di 72.02 Euro.
Spero che possiate aiutarmi a fare il ricorso, vi ringrazio fin da ora.
Nella raccomandata con allegati bollettini, viene menzionato che l'infrazione e' avvenuta in via A. De Pretis al varco n.17 delib. G.C.N. 865/00 rilevamento elettronico Aut. Min. LL. PP. n.2083/01, elevata al conducente dell'autoveicolo targato Renault Clio che ha commesso la seguente violazione: accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. Ed ancora viene menzionato che ai sensi del D.P.R. n.250/99 la contestazione immediata non e' prevista. Ed in fine che la violazione che ho commesso e' quella prevista dall'art.7/1.
Domanda: Che possibilita' ho per fare ricorso al giudice di pace per non esser stato fermato subito?
Sono regolari le infrazioni accertate a mezzo telecamera?
Se non erro non erano state vietate da un decreto per la questione della privacy ecc.?
Inoltre il verbale non riporta neanche la data in cui e' stato redatto, ma solo il numero ed il luogo, non dovrebbe essere un vizio di forma la mancanza dell'ora e dell'ufficio ove e' stato redatto?
Perche' devo pagare anche le spese di notifica (7.02 Euro) quando e' implicito che la multa arrivi alla residenza del trasgressore se chi rileva non ti ferma essendo una telecamera, per cui andiamo a pagare la modica cifra di 72.02 Euro.
Spero che possiate aiutarmi a fare il ricorso, vi ringrazio fin da ora.
Risposta ADUC
e' possibile che i rilievi avvengano anche mediante telecamere (il nastro non puo' essere mantenuto oltre i tempi necessari alla contestazione, ma il rilievo in se' e' consentito). Per cio' che concerne il mancato fermo, in teoria potrebbe contestarlo ma non ci sono elementi che consentano di valutare la possibilita' di accoglimento.
Per cio' che concerne la mancanza di ora ed ufficio, ugualmente puo' contestare ma sara' poi il giudice a valutare se l'atto possa essere convalidato oppure riemesso corretto (difficilmente questo puo' farlo annullare). E per quanto concerne la notifica, essa ha un costo: non ci sono altre ragioni che questa.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per cio' che concerne la mancanza di ora ed ufficio, ugualmente puo' contestare ma sara' poi il giudice a valutare se l'atto possa essere convalidato oppure riemesso corretto (difficilmente questo puo' farlo annullare). E per quanto concerne la notifica, essa ha un costo: non ci sono altre ragioni che questa.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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