Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 marzo 2003
Se fosse possibile vorrei avere alcune delucidazioni.
Nel nostro condominio l'amministratore ha proposto di adire alle vie legali (mandare una lettera da parte di un avvocato ed effettuare una perizia) nei confronti della cooperativa che lo ha fatto realizzare (tramite appalto ad una ditta edile) per delle infiltrazioni di acqua nei box. Tengo a precisare che tramite la cooperativa la ditta ha gia' effettuato diversi interventi e ha fatto sapere di essere disponibile ad un nuovo incontro. L'amministratore e' riuscito pero' a far deliberare nell'assemblea ordinaria di mandare incarico ad un legale. Nel verbale dell'assemblea, l'amministratore parla genericamente che la maggioranza dei presenti ha votato a favore. Vorrei porVi queste domande:
1) in questo caso quale sarebbe dovuta essere la maggioranza necessaria (presenti e valore millesimi) per approvare l'azione legale?;
2) nel verbale dell'assemblea non va indicato l'esatto numero dei favorevoli e dei contrari, premesso che molti avevano delle deleghe e che presumibilmente hanno contato singolarmente nella votazione?;
3) nel verbale dell'assemblea viene indicato che ha deliberato a favore la maggioranza dei presenti senza indicare ne quanti, ne chi, ne il valore dei millesimi che rappresentavano. La delibera e' annullabile o e' nulla? E in che modo si puo' procedere per contestarla?
4) possono, i condomini che non sono concordi con l'azione legale, rifiutarsi di pagare le spese derivanti (spese dell'avvocato, della perizia e della assemblea straordinaria)? e in che modo?
RingraziandoVi anticipatamente per il tempo che Vorrete dedicarmi, Vi porgo distinti saluti.
Nel nostro condominio l'amministratore ha proposto di adire alle vie legali (mandare una lettera da parte di un avvocato ed effettuare una perizia) nei confronti della cooperativa che lo ha fatto realizzare (tramite appalto ad una ditta edile) per delle infiltrazioni di acqua nei box. Tengo a precisare che tramite la cooperativa la ditta ha gia' effettuato diversi interventi e ha fatto sapere di essere disponibile ad un nuovo incontro. L'amministratore e' riuscito pero' a far deliberare nell'assemblea ordinaria di mandare incarico ad un legale. Nel verbale dell'assemblea, l'amministratore parla genericamente che la maggioranza dei presenti ha votato a favore. Vorrei porVi queste domande:
1) in questo caso quale sarebbe dovuta essere la maggioranza necessaria (presenti e valore millesimi) per approvare l'azione legale?;
2) nel verbale dell'assemblea non va indicato l'esatto numero dei favorevoli e dei contrari, premesso che molti avevano delle deleghe e che presumibilmente hanno contato singolarmente nella votazione?;
3) nel verbale dell'assemblea viene indicato che ha deliberato a favore la maggioranza dei presenti senza indicare ne quanti, ne chi, ne il valore dei millesimi che rappresentavano. La delibera e' annullabile o e' nulla? E in che modo si puo' procedere per contestarla?
4) possono, i condomini che non sono concordi con l'azione legale, rifiutarsi di pagare le spese derivanti (spese dell'avvocato, della perizia e della assemblea straordinaria)? e in che modo?
RingraziandoVi anticipatamente per il tempo che Vorrete dedicarmi, Vi porgo distinti saluti.
Risposta ADUC
ci parrebbe di averle gia' risposto al medesimo quesito precedentemente inviato. Potrebbe verificare la sua posta?
Ad ogni modo, la reinviamo: "generalmente viene indicata la maggioranza esatta: ma la quota puo' anche non essere specificata purche' sia desumibile (per esempio, indicando i nomi). Deve essere innegabile ed identificabile la percentuale a favore. Indicare il numero di persone, invece, di solito non serve. I dissenzienti, devono averlo comunicato in assemblea, se presenti, chiedendo di essere esentati dal procedimento. Gli assenti devono darne comunicazione all'amministratore ed a tutti i condomini, formalmente, entro 30 gg. La maggioranza varia a seconda del tipo di assemblea (ordinaria o straordinaria, prima o seconda convocazione): puo' consultare il codice a seconda del caso -1136 c.c."
Ad ogni modo, la reinviamo: "generalmente viene indicata la maggioranza esatta: ma la quota puo' anche non essere specificata purche' sia desumibile (per esempio, indicando i nomi). Deve essere innegabile ed identificabile la percentuale a favore. Indicare il numero di persone, invece, di solito non serve. I dissenzienti, devono averlo comunicato in assemblea, se presenti, chiedendo di essere esentati dal procedimento. Gli assenti devono darne comunicazione all'amministratore ed a tutti i condomini, formalmente, entro 30 gg. La maggioranza varia a seconda del tipo di assemblea (ordinaria o straordinaria, prima o seconda convocazione): puo' consultare il codice a seconda del caso -1136 c.c."
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