Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 febbraio 2003
Domanda 4 febbraio 2003
Spett. le ADUC, in data 14 gennaio 2003 mi e' stata contestata una contravvenzione rilevata da un dispositivo per la misurazione della velocita' su una strada statale ad alta percorrenza (S. P.40 Binasco-Melegnano Km. 13+200 direzione Melegnano) dove il limite e' inspiegabilmente di 50 Km/h (non si tratta di centro abitato) e dove e' per altro impossibile procedere a tale velocita' senza creare code dietro di se.
Poiche' la mia auto procedeva alla velocita' di 111 Km/h (come tutte le auto in transito su tale strada) il limite sarebbe stato superato di 61 Km/h, questa infrazione causa il ritiro della patente.
La contravvenzione ammonta spropositatamente a Euro 343,35 + 5,16 di spese.
Considererei questa vicenda un esempio di "abuso di potere" da parte del Comune di Carpiano che ogni qual volta decida di sistemare le proprie finanze ricorra a questi metodi cosi' meschini.
Mi sapreste dare delucidazioni per evitare di pagare la sanzione e di vedermi ritirare la patente???
Grazie anticipate.
Cordialita'

Risposta ADUC
essendo mancato il fermo immediato, e' possibile evitare il ritiro della patente per il proprietario del mezzo in caso questi non fosse in condizione di dichiarare chi fosse alla guida del mezzo alla data in questione.
Per quanto invece attiene il mancato fermo in se', e' possibile contestarlo in caso la strada non fosse tra quelle autorizzate per l'omissione del fermo (da verificare in Prefettura).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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