Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 gennaio 2003
Domanda 5 gennaio 2003
Salve, ho una domanda in merito ai rimborsi delle quote dei premi illegittimamente pagate (provvedimento dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato n. 8546 del 28 luglio 2000, confermato con Sentenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato).
Premetto che sono assicurato con la Previdente Assicurazione la quale dal gennaio 1998 e' stata incorporata nella Milano assicurazioni (una delle 17 Compagnie multate). Ora vi chiedo posso inoltrare la domanda di rimborso alla Milano Assicurazione anche dal periodo antecedente al 1998, anno dell'incorporazione? In caso affermativo non avendo conservato tutti i contratti in questione come posso fare per avere la documentazione necessaria?
Cordialmente

Risposta ADUC
questo potrebbe farlo (chiedendo copia dei documenti direttamente all'agenzia) tuttavia il problema e' piu' complesso.
Infatti, un fondo di verita' c'e', ma l'interpretazione data non e' cosi' scontatamente rosea.
L'iniziativa non e' della nostra associazione.
Quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
In linea generale occorre inviare una raccomandata A/R alla propria compagnia chiedendo il rimborso riferito al periodo 1995-2000 indicando il termine di 15 gg. per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali.
Potra' rivolgersi al giudice di pace della sua citta', inizialmente per una conciliazione.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
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