Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 dicembre 2002
Domanda 6 dicembre 2002

Cara Aduc, in settembre ho acquistato un appartamento nello stesso comune dove abito, da sempre, con i miei genitori. Mi sposo l'anno prossimo a fine settembre e oggi sono andata in municipio per portare la dichiarazione ICI.
Ho chiesto se le detrazioni per la prima casa spettavano anche a me, ma mi e' stato detto che non mi spettavano in quanto non ho la residenza.
Potreste spiegarmi cosa vuol dire?
(Riporto di seguito parte del regolamento comunale relativo all'ici).
Altra cosa che vorrei sapere e' se e' obbligatorio pagare il Consorzio Bonifica.
Grazie, saluti.
Articolo 5 - Detrazioni e riduzione
1. Il Consiglio Comunale, con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
2. Per abitazione principale si intende:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (1);
d) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari aventi la residenza anagrafica nel comune;
e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
f) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a parenti ed affini di primo grado (2);
g) ai fini dell'applicazione del presente comma, si considerano "abitazione principale" anche le pertinenze, seppure distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.) (3).
3. Per i fabbricati o unita' immobiliari inagibili o inabitabili:
a) l'imposta e' ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda dello stesso, redatta in carta semplice. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilita' o inabitabilita'.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrita' fisica o della salute delle persone.
Tali sono immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti essendo nelle seguenti condizioni: . strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
. edifici per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetusta' della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.); Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicita' della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento (4).
(1) facolta' prevista dall'art. 3, comma 56 della Legge 23.12.1996 n. 662;
(2) facolta' prevista dall'art. 59, lettera l) del D. Lgs. n. 446/97;
(3) facolta' prevista dall'art. 59 lettera d) del D. Lgs. n.446/97
(4) per l'intero comma 3° la facolta' e' concessa dal comma 1°, lettera h) dell'art.59 D.Lgs.15.12.1997, n.446.

Risposta ADUC
vuol dire che per poter godere delle agevolazioni di una prima casa, occorre che questa sia la propria prima casa. Per far cio' occorre avervi la residenza. Per il momento, non avendovela, non puo' ritenersi prima casa ai fini Ici, e conseguentemente non le si puo' applicare l'agevolazione relativa.
Per cio' che concerne il Consorzio, l'obbligo ci sarebbe in quanto e' una tassa anch'essa. Cio' che sarebbe possibile fare e' contestare la legittimita' della specifica tassazione, ma e' questione un po' complessa e varia di caso in caso -legata all'effettiva operativita' del consorzio.
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