Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 novembre 2002
Domanda 26 novembre 2002
Cara Aduc, Con raccomandata AR mi e' stato recapitato il verbale di contestazione per eccesso di velocita' sulla statale Aurelia (90 Km) il 25 agosto.
Risulta dall'autovelox 104 C/2 che viaggiavo a 143 Km/orari. Devo presentarmi al vicino posto di polizia per indicare chi conduceva la mia vettura.
In base al codice della strada e alla legge 168/02 verra' sospesa la patente anche se non ricordo chi era alla guida (viaggiavo con mia moglie e i due figli)?
Potrei inoltrare ricorso al prefetto di Viterbo poiche' sul verbale non e' indicato che era segnalata la presenza dell'autovelox (comma 1 art. 4 L 168/02)?
Nel caso dovessi effettuare il ricorso devo comunque pagare o posso aspettare l'esito?
Ringrazio e saluto.

Risposta ADUC
se non e' in grado di indicare la persona che guidava, non potra' essere sospesa la patente a lei, ma dovra' appunto presentare detta dichiarazione.
Si sconsiglierebbe il ricorso per la mancata indicazione dell'autovelox: secondo le ultime interpretazioni parrebbe superfluo.
Ad ogni modo, ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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