Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 novembre 2002
Domanda 18 novembre 2002
Cara ADUC, sono stato fermato alla guida senza patente, sospesa per eccesso di velocita'; l'agente ha compilato il verbale e ha segnato come infrazione l'articolo 216 (guida con patente ritirata) anziche' il 218 (guida con patente sospesa) che a differenza del primo prevede anche la revoca della patente. Cosa mi devo aspettare? Resta valido il verbale originale e la patente non viene quindi revocata, oppure possono annullare il verbale ed emetterne un altro e revocare la patente? Trattandosi di un errore dell'agente che ha constatato l'infrazione cosa si puo' fare?
Grazie




Risposta ADUC
vale quanto indicato e descritto in verbale, tuttavia l'errore sussiste palesemente, in quanto c'e' contrasto tra due indicazioni presenti. Di conseguenza, occorerebbe si opponesse all'atto, entro 30 gg dalla firma del medesimo, richiedendo sospensione ed annullamento -con conseguente riemissione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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