Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 ottobre 2002
Domanda 29 ottobre 2002
E' prevista dalla legge una contravvenzione per il mancato uso delle cinture di sicurezza anche se al momento del fermo il conducente ne faceva uso? L'agente sostiene di avermi visto metterle mentre ero fermo allo stop subito prima di immettermi lungo la strada in cui era presente il posto di blocco. E' possibile contestare la contravvenzione? Anticipo i miei ringraziamenti per il consiglio. Distinti saluti




Risposta ADUC
la multa sarebbe di per se' legittima, tuttavia potrebbe -visto che la visibilita' non e' cosi' chiara- sostenere di essersi in realta' solo riposizionato la cintura gia' allacciata, rilevando come non si possa sostenere che lei se la sia allacciata e conseguentemente sostenendo l'errore del vigile.
Non c'e' comunque alcuna garanzia in merito -decidera' il giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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