Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 ottobre 2002
Buongiorno. Due settimane fa (inizio ottobre) mi viene recapitata una contravvenzione per eccesso di velocita', rilevato una notte di inizio agosto scorso in un paese della liguria. Il superamento del limite era decisamente esiguo (60 km/h dove vi era un limite di 50) ed in moto e' decisamente facile non essersene accorti. Va da se' che dopo oltre 2 mesi non ricordo assolutamente che cosa potesse essere successo quella notte in quel posto. Il problema e' che viene indicato espressamente che la contravvenzione non mi e' stata contestata immediatamente per... mancanza di personale (sic!)!!! A me sembra una procedura assolutamente assurda, e mi fa pensare che la macchinetta fosse stata abbandonata a se' stessa... Che cosa ne pensate? come dovrei comportarmi? Grazie infinite per l'attenzione e complimenti per il vostro lavoro!
Risposta ADUC
da agosto in poi, il fermo immediato non e' piu' obbligatorio, a meno che manchino i cartelli di avviso del fermo (e comunque, anche in questo caso, secondo le nuove interpretazioni anche i cartelli non sono piu' ritenuti indispensabili).
Di conseguenza, ricorrere e' sempre piu' un rischio.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Di conseguenza, ricorrere e' sempre piu' un rischio.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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