Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 ottobre 2002
Cara ADUC, leggo sul "corriere del Mezzogiorno" del 23/10/2002 che "LE CONTRAVVENZIONI SONO NULLE SE CONSEGNATE AL PORTIERE".
Leggo infatti dall'articolo che il giudice di pace di Napoli ha stabilito che la contravvenzione notificata al portiere dello stabile dove risiede l'interessato non e' valida, accogliendo il ricorso di un cittadino che non aveva pagato una multa consegnata al custode del palazzo.
Avendo io ricevuto a casa, una multa per eccesso di velocita' in localita' Fondi, non contestatami al momento, e notificata a mezzo posta al portiere del mio stabile, vi chiedo se posso opporre ricorso a tale multa.
Preciso che risiedo a Napoli e quindi vi chiedo anche come procedere in un eventuale ricorso al giudice di pace.
Grazie e Saluti
Leggo infatti dall'articolo che il giudice di pace di Napoli ha stabilito che la contravvenzione notificata al portiere dello stabile dove risiede l'interessato non e' valida, accogliendo il ricorso di un cittadino che non aveva pagato una multa consegnata al custode del palazzo.
Avendo io ricevuto a casa, una multa per eccesso di velocita' in localita' Fondi, non contestatami al momento, e notificata a mezzo posta al portiere del mio stabile, vi chiedo se posso opporre ricorso a tale multa.
Preciso che risiedo a Napoli e quindi vi chiedo anche come procedere in un eventuale ricorso al giudice di pace.
Grazie e Saluti
Risposta ADUC
la sentenza va espressamente contro le disposizioni generali sulle notifiche nonche' rispetto ad alcune recenti sentenze nei riguardi di cartelle. Tuttavia se c'e' una sentenza del genere puo' sicuramente utilizzarla come precedente e tentare un'opposizione: tenga pero' presente che potrebbe esserle facilmente rigettata.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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