Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 ottobre 2002
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' emessa dalla Polizia Municipale (il limite era 50KM/H io andavo a 69KM/H - secondo loro). L'infrazione e' stata commessa su una strada statale molto lontano dal centro abitato.
Alla notifica non e' stata allegata la foto che documenta l'infrazione. Il mod. di rilevatore e' VELOMATIC 512.
E' il caso di presentare ricorso? (sono uno studente e tornavo dall'universita'; diciamo che nel mio modesto budget mensile questa multa non l'avevo considerata) Aspetto VS notizie..... GRAZIE
Alla notifica non e' stata allegata la foto che documenta l'infrazione. Il mod. di rilevatore e' VELOMATIC 512.
E' il caso di presentare ricorso? (sono uno studente e tornavo dall'universita'; diciamo che nel mio modesto budget mensile questa multa non l'avevo considerata) Aspetto VS notizie..... GRAZIE
Risposta ADUC
la foto non puo' essere allegata, lo impongono le disposizioni sulla Privacy.
In caso la multa fosse antecedente all'1/8, potrebbe anche tentare la contestazione, mentre in seguito potrebbe farlo solo se sulla strada non risultassero posizionati gli avvisi della presenza delle apparecchiature di rilievo.
L'esito di un eventuale ricorso non e' tuttavia assolutamente certo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In caso la multa fosse antecedente all'1/8, potrebbe anche tentare la contestazione, mentre in seguito potrebbe farlo solo se sulla strada non risultassero posizionati gli avvisi della presenza delle apparecchiature di rilievo.
L'esito di un eventuale ricorso non e' tuttavia assolutamente certo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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