Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 ottobre 2002
Domanda 2 ottobre 2002

Ho ricevuto al mio domicilio la notifica di una contravvenzione avvenuta il giorno 21 luglio 2002 per sosta su pista ciclabile fuori dal centro urbano, sulla strada provinciale di Marina di Grosseto (Gr). Sulla notifica si riporta il nome dell'agente della polizia municipale che ha rilevato l'infrazione. Il mio veicolo e' una Wolksvagen Polo.
Vi chiedo se sussistono gli estremi per un ricorso, in quanto la "pista ciclabile" dove avevo posteggiato ignara e' una strada sterrata adiacente alla carreggiata, fiancheggiante la pineta, e non vi e' segnaletica alcuna (cartelli o strisce in terra) che lasci immaginare la sua natura.
Magari un cartello che indichi l'inizio della pista ci sara' pure, ma a centinaia di metri dal punto in cui ho posteggiato. Mi chiedo se tutte le volte io debba percorrere la strada dove parcheggio dall'inizio alla fine per accertarmi della presenza di cartelli che vietino la sosta, anche quando la strada e' una provinciale lunga chilometri.
La mia automobile era parcheggiata in modo da non ostacolare il passaggio di eventuali biciclette, che nel periodo estivo circolano dovunque in quella localita'.
Vi sarei molto grata se poteste consigliarmi.




Risposta ADUC
dovrebbe verificare. Se in alcun modo fosse desumibile il divieto di sosta, puo' contestare, altrimenti lo riteniamo inopportuno, in quanto l'infrazione ci sarebbe e vista la necessita' di doversi reiteratamente recare all'Ufficio del Giudice di pace, l'opposizione non sarebbe conveniente.
Ad ogni modo, per consentirle un quadro della situazione, le ricordiamo i termini per le opposizioni:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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