Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 ottobre 2002
ho sentito dire che la societa' italgas rimborsa a domanda, l'iva applicata sulle fatture pagate negli anni passati perche' risultato superiore al dovuto, e' vero?
Risposta ADUC
questa possibilita' di rimborso e' stata stabilita da una sentenza (giudice di pace di Massa).
Dunque non c'e' un obbligo a vedersi riconoscersi il rimborso, in quanto non c'e' una legge che lo stabilisca.
La richiesta di rimborso e' proponibile -per gli ultimi 2 anni- in caso di contratto promiscuo. Questo pero' non vuol dire che l'esito positivo sia scontato. Tanto piu' che il gestore fa comunque la parte di sostituto d'imposta e non incamera direttamente le somme.
Il consiglio e' di inviare una raccomandata A/R contestando e chiedendo il rimborso delle cifre in questione, citando anche come precedente -ma tenendo conto del fatto che la rilevanza di questo e' meramente indicativa- la recente decisione dell'Ufficio del giudice di pace di Massa, dettando un termine di 30 gg per provvedervi ed avvisando che in difetto adira' le vie legali. Successivamente, potrebbe porre la questione in contenzioso -davanti al giudice di pace di competenza: l'esito variera' a seconda dell'opinione del giudice adito.
Per la struttura del ricorso puo' prendere ad esempio la bozza prevista per l'opposizione in caso di multe al Codice della Strada.
clicca qui
Non abbiamo gli estremi della sentenza: ad ogni modo, si tratta di un'interpretazione che puo' essere citata come precedente (basta menzionarla, a reperirla deve provvedere da se' il giudice), ma non da' garanzie di accoglimento.
Forse, sarebbe molto meglio se prima richiedesse una valutazione al Garante per l'Energia ed il Gas, P.za Cavour 5, 20121 Milano.
Dunque non c'e' un obbligo a vedersi riconoscersi il rimborso, in quanto non c'e' una legge che lo stabilisca.
La richiesta di rimborso e' proponibile -per gli ultimi 2 anni- in caso di contratto promiscuo. Questo pero' non vuol dire che l'esito positivo sia scontato. Tanto piu' che il gestore fa comunque la parte di sostituto d'imposta e non incamera direttamente le somme.
Il consiglio e' di inviare una raccomandata A/R contestando e chiedendo il rimborso delle cifre in questione, citando anche come precedente -ma tenendo conto del fatto che la rilevanza di questo e' meramente indicativa- la recente decisione dell'Ufficio del giudice di pace di Massa, dettando un termine di 30 gg per provvedervi ed avvisando che in difetto adira' le vie legali. Successivamente, potrebbe porre la questione in contenzioso -davanti al giudice di pace di competenza: l'esito variera' a seconda dell'opinione del giudice adito.
Per la struttura del ricorso puo' prendere ad esempio la bozza prevista per l'opposizione in caso di multe al Codice della Strada.
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Non abbiamo gli estremi della sentenza: ad ogni modo, si tratta di un'interpretazione che puo' essere citata come precedente (basta menzionarla, a reperirla deve provvedere da se' il giudice), ma non da' garanzie di accoglimento.
Forse, sarebbe molto meglio se prima richiedesse una valutazione al Garante per l'Energia ed il Gas, P.za Cavour 5, 20121 Milano.
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