Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2002
Domanda 25 settembre 2002

Cara Aduc volevo esporre il mio problema, il 19.07.2002 mi e stata recapitata a casa una notifica di pagamento di una multa per eccesso di velocita dalla polizia stradale di Torino al KM 53 diramazione None del comune di Beinasco che andavo ai 115 Km, e l' importo 327, 00EUR e che la motivazione e sempre la solita frase impossibile fermare il veicolo ecc., allora e vero che all'entrata della tangenziale c'e' il limite dei 50 ma la cosa assurda che il cartello di fine e a di 1KM di distanza, l'ora in cui io passo in quel tratto di strada a volte alle 17, 00/18, 00 e sempre molto trafficata ed e impossibile andare a velocita elevata, in allegato al verbale mi si chiedeva di segnalare il nominativo del trasgressore e di portare in revisione la patente, per problemi personali non sono andata a fare la revisione pensando tanto ci sono 60 giorni faccio entrambe le cose, nei giorni precedenti rientrando dalle ferie ed ritornare al lavoro, il 18 dopo essermi assicurata che l'ufficio di polizia era aperto mi reco alla revisione della patente, arrivando li la poliziotta dopo aver guardato i documenti mi dice che non potevo fare nulla perche' chi si occupava di queste pratiche non c'era e di ritornare il giorno dopo, torno il giorno seguente ed il poliziotto mi dice che non dovevo venire in questo comando ma mi dovevo recare in un altro distretto in centro, alla fine vado il quel ufficio faccio la revisione le chiedo di poter ritirare la fotografia, il poliziotto torna mi dice che c'e' un problema che essendo trascorsi 60 giorni e quindi superato 30 giorni per la revisione devo ripagare lo stesso importo di 327, 00EUR, al che chiedo al poliziotto come mai il foglio serviva per segnare le generalita' di chi guidava ed non ritenevo giusto ripagare la stessa cifra della multa.
Io mi chiedo se il Ministro dei trasporti che presumo abbia un autista rispetti i limiti di velocita'? se tutte le case costruttrici che costruiscono motori spinti con 150cavalli e che oggi la macchina piu' piccola di cilindrata riesca ad andare ai 50KM orari, io ho la 156 jtd 2400 e in seconda arrivo e supero i 50 e come me tutti gli altri, possibile che non si rendano conto che cosi facendo complicano la vita a chi tutte le mattine si reca in un posto di lavoro? e che non dico tanto ma dove si puo' alzare il limite per poter smaltire il flusso delle strade invece di intasarle ancora di piu'?
La mia domanda e', e corretto che debba pagare di nuovo la multa? cosa ne pensate della mia storia?
Aspettando una risposta la ringrazio




Risposta ADUC
comprendiamo il suo sgomento, ma rimane il fatto che le sanzioni sono dovute, in quanto il limite di velocita' c'e' e la mancata presentazione della patente (potevando anche sospendergliela, una volta esibita) comporta proprio il pagamento di una sanzione dell'importo indicatole. L'unica possibilita' rimarrebbe presentare un ricorso avverso il mancato fermo, poiche' il periodo 1/8-15/9 non viene conteggiato. Il ricorso, comunque, non e' detto venga accolto, e' solo una possibilita'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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