Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2002
Domanda 25 settembre 2002
Piu' di 17 anni fa, mettemmo in liquidazione una S. N. C con atto notarile e, con assemblea dei soci, nel giugno 1985, la dichiarammo sciolta senza alcun riparto. Da allora detta societa' non ha piu' operato. Solo a maggio di questo anno, quando la CCIAA ci ha chiesto i diritti del 2001 e 2002, ci siamo resi conto che le posizioni IVA e CCIAA non erano state chiuse. Mi sono attivato immediatamente per sistemare le cose, ma mentre l'ufficio IVA ha accettato la chiusura all'ultimo anno utile (1995) previa visione del verbale di scioglimento datato giugno 1985 (l'atto di liquidazione era gia' annotato al terminale), la CCIAA pretende il pagamento dei diritti sopraindicati, perche' asserisce che la soc. risultava iscritta a gennaio 2001 ed IGNORA COMPLETAMENTE I DOCUMENTI CHE, CON DATA CERTA, TESTIMONIANO LO SCIOGLIMENTO NEL 1985.
17 ANNI SUPERANO DI GRANLUNGA L'ORDINARIA PRESCRIZIONE, ma in questo caso pare non contino nulla! Se la legge ha voluto porre un punto fermo a gennaio 2001, dovrebbe tener conto anche di situazioni particolari: la nostra SNC non e' stata chiusa 4 o 5 anni fa, MA BEN 17 ANNI FA!!!... E PERCHE' IL MODULO NON E' STATO INVIATO IN TEMPO UTILE PER PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE PRIMA CHE DIVENISSE OBBLIGATORIO IL PAGAMENTO PER QUESTI ULTIMI 2 ANNI? (L'INOLTRO E' DI MAGGIO 02, L'OBBLIGO DECORRE DA GEN.01).
Oltre al lato economico, e' anche una questione di principio: vorrei essere certo dei miei diritti, oltre che dei miei doveri. TRA L'ALTRO, IL MODULO E' STATO INVIATO PER VIA ORDINARIA,... SE FOSSE ANDATO PERDUTO (E QUINDI L'AVESSI IGNORATO) FRA QUALCHE ANNO, AVREI VISTO ARRIVARE ADDIRITTURA L'UFFICIALE GIUDIZIARIO! (PER UNA SOCIETA' morta e sepolta gia da 17 anni!!!) Vi sarei estremamente grato se poteste indicarmi la via da seguire.




Risposta ADUC
il problema e' che secondo la corrente interpretazione della normativa (art. 18 L. 29/12/93) sono soggette al pagamento le imprese iscritte ed annotate -e l'onere di provvedervi e' vostro. Pertanto, in assenza di qualsivoglia intervento di cancellazione da parte vostra, essendo l'impresa ancora iscritta (e quindi quiescente) la richiesta sarebbe ammissibile. Non e' comunque detto che questa interpretazione venga confermata in caso di contenzioso, ma e' quella preminente (e comunque occorre opporsi in giudizio).

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