Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 settembre 2002
Domanda 2 settembre 2002

Innanzitutto complimenti per il sito, ricco di informazioni utili.
Io vi contatto per sottoporvi un quesito.
In data 28/8 mi e' stato recapitato tramite raccomandata il seguente accertamento di infrazione: Verbale n° ****, prot. n° *** Oggi 09/08/02 alle ore 15: 21 presso il comando P. M. di ***** il verbalizzante ******** ******* ha detto che in data 30/6/02 alle ore 09: 23 in questa Via ***** ******* gli agenti ****** ****** hanno accertato (con apparecchio di rilevazione Autovelox 10/C Matr. 1030 M. LL. PP n° 4189/5 15/02/91) che il conducente del motoveicolo ******** Targa ***** proveniente da ****** e diretto a ****** ha commesso la seguente violazione: Circolava su detta via superando di oltre 40 km/h il limite massimo di velocita' fissato in km/h 50 in quanto procedeva ad una velocita' di 107 che, detratta la tolleranza di 5% a favore del trasgressore, indica una eccedenza di km/h 51. Ai sensi art. 180 si invita a presentare entro 30 gg presso un ufficio di polizia patente di guida o fornire informazioni riguardo al conducente. L'inosservanza comporta la sanzione di cui all'art. 180/b (da euro 327 a euro 1.311).
Violazione non immediatamente contestata in quanto trattasi di tratto di strada privo di spazi idonei al fermo dei veicoli in condizioni di sicurezza (art. 384 c.1 lett. e Reg. Esec.) Norma violata art. 142/1 (D. leg. vo 30.04.1992, n° 285 - C. d. s.). L'illecito puo' essere estinto mediante il pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica, della somma di Euro 334.23 (comprese le spese di notifica ed accertamento). Proprietario del veicolo: ********.
Premetto che non ricordo chi fosse alla guida del veicolo nel giorno citato dal verbale. In famiglia siamo in 4 con patente idonea alla guida dei motoveicoli.
Inoltre la via citata nel verbale e' al di fuori del centro abitato e a mio avviso sufficientemente larga da consentire il fermo di un veicolo colto in infrazione, soprattutto visto il giorno (domenica), e l'orario (9.25) nel quale il traffico non e' elevato.
La raccomandata a me inviata non contiene la foto scattata dall'autovelox, e' prassi che non venga spedita?
Questa, per me, e' la prima infrazione in piu' di 10 anni di patente. Non vorrei iniziare con una multa di 334.23 euro.
Ho qualche possibilita' di fare ricorso visto che non sono stato fermato al momento dell'infrazione, e viste la condizioni della via adatte al fermo di un veicolo?
Vi ringrazio per la vostra attenzione e per avermi dedicato il vostro tempo prezioso.
Cordiali saluti




Risposta ADUC
la foto non puo' esserci: cosi' recitano le disposizioni sulla tutela della privacy.
Visto che la contravvenzione e' stata comminata sotto il nuovo codice, il fermo non e' necessario. Pertanto, se la strada e' una di quelle indicate dal prefetto -e se c'e' il cartello di avviso della presenza di autovelox- e' legittimo omettere il fermo.
Per cio' che concerne la patente, l'unico modo per evitarne la sospensione e' di dichiarare che lei non ricorda chi fosse alla guida.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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