Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
30 agosto 2002
Mi e' arrivata un verbale di accertamento di violazione dal corpo della polizia municipale di Roma dove mi si contestava l'attraversamento di un incrocio con luce Rossa per mezzo di un ciclomotore.
Il problema e' che io sebbene possegga un ciclomotore riportante il numero di targa segnalato sul verbale non ho commesso quell'infrazione per il semplice motivo che abito in provincia di Milano ed e' improbabile che sia andato a Roma in Motorino.
Che cosa devo fare???
Vi ringrazio anticipatamente per una vostra risposta.
Il problema e' che io sebbene possegga un ciclomotore riportante il numero di targa segnalato sul verbale non ho commesso quell'infrazione per il semplice motivo che abito in provincia di Milano ed e' improbabile che sia andato a Roma in Motorino.
Che cosa devo fare???
Vi ringrazio anticipatamente per una vostra risposta.
Risposta ADUC
e' complicato: dovrebbe dimostrare dove si trovasse il motorino alla data indicata.
Presenti comunque una denuncia, perche' se non si e' trattato di un errore, potrebbe esservi in giro una targa clonata (nel qual caso, farebbe meglio ad ammortare la sua facendone riemettere una nuova).
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Presenti comunque una denuncia, perche' se non si e' trattato di un errore, potrebbe esservi in giro una targa clonata (nel qual caso, farebbe meglio ad ammortare la sua facendone riemettere una nuova).
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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