Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 agosto 2002
Domanda 6 agosto 2002
Buongiorno.
Ho appena ricevuto una telefonata da parte del precedente proprietario dell'auto che ho acquistato (rogito) in data 10.07.2002.
Tale telefonata per avvisarmi che gli e' stata notificata una contravvenzione per eccesso di velocita' pari a 136, 00 - L'infrazione sarebbe stata rilevata dalla polizia municipale del comune di Foglizzo il 10.07, stesso giorno dell'acquisto (quando si dice la fortuna...) Siccome io non mi sono accorto di aver commesso l'infrazione, pur non ritenendola impossibile, chiedo se e' regolare la procedura, visto che non mi e' stata immediatamente contestata. In questo caso a chi devo rivolgermi e in quale modo?
Aggiungo che Foglizzo e' un comune di modeste dimensioni e non mi risulta che possieda strumenti per la rilevazione della velocita': il comune puo' avvalersi di ditte esterne per tale rilevazione?
Spero che mi diate la risposta che attendo e, grato per il tempo che vorrete dedicarmi, porgo Distinti Saluti.




Risposta ADUC
la mancanza del fermo puo' costituire oggetto di opposizione: e' comunque il giudice a decidere -caso per caso- la legittimita' di detta richiesta in merito.
Formalmente, nei confronti della PA l'obbligato e' il precedente proprietario, ma questi potrebbe ottenere poi da un giudice la condanna a suo carico del pagamento di quanto dovuto -quindi, in caso volesse fare qualcosa, la scelta piu' opportuna sarebbe di contestare (facendosi eventualmente fornire di una delega dell'intestatario). I rilievi possono essere anche eseguiti con attrezzature in appalto, non di proprieta' del Comune.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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