Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 agosto 2002
Sono Mauro da Cagliari e mi rivolgo a voi per alcune informazioni importanti: Il 24/06/02 mi e' arrivata per posta una multa del Comune di Cagliari nella quale si dice che il giorno 28/03/02 alle 19: 30 col mio autoveicolo ho violato l' articolo 157 secondo il quale sostavo in zona PAC senza esporre il cartellino, contestazione omessa per assenza del trasgressore. Il verbalizzante: ausiliario del traffico.........
- Premetto che essendo passati 3 mesi dalla presunta trasgressione alla ricezione del verbale, e' difficile ricordare con esattezza cio' che ho fatto quel giorno anche se sono praticamente sicuro di aver parcheggiato regolarmente l' auto.
-In sostanza e' mai possibile che mi si accusi di tale trasgressione dopo cosi' tanto tempo?, e inoltre a mia insaputa dato che sul parabrezza della macchina non c' era la copia della multa o qualcosa che subito me lo abbia indicato.
- Cosa devo fare, come mi devo comportare?
e' possibile cortesemente avere una risposta urgente visto il poco tempo rimastomi e l'imminente pausa di ferragosto.
Grazie
Risposta ADUC
la richesta e' nei termini: ci sono 150 gg dall'identificazione per provvedere alla notifica. Di conseguenza, consiglieremmo di pagare. Se invece vi fossero motivi di contestazione, da individuare sulla base degli atti, potra' invece opporsi.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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