Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 luglio 2002
Domanda 6 luglio 2002
Ho ricevuto per posta un verbale di contestazione per violazione dell'articolo 142 del c. d. s. (eccesso di velocita'), ed ho intenzione di fare ricorso.
L'infrazione e' stata rilevata tramite un apparecchio autovelox ATX 104 C2 1694, e la motivazione per il mancato fermo e' questa (riporto testualmente): "Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione IN QUANTO AL MOMENTO DEL RILEVAMENTO LA SOLA PATTUGLIA OPERANTE ERA IMPEGNATA A PRESIDIARE L'APPARECCHIATURA AUTOVELOX UTILIZZATA. " Essendo la velocita' rilevata di 43 km/h oltre il limite, si richiede inoltre che il conducente si presenti presso un ufficio di polizia; ma per me (proprietario del mezzo) e' impossibile stabilire chi guidasse l'auto una sera di oltre due mesi fa, e difficilmente questo potra' essere desunto dalla prova fotografica visto che a quell'ora era certamente buio pesto.
La mia prima domanda e': la motivazione addotta dagli agenti per la mancata contestazione puo' ritenersi non valida? Essi avevano chiaramente deciso a priori di non fermare gli eventuali trasgressori.
La seconda domanda e' la seguente: voi dite nel sito che il ricorso deve "essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo". Se io, non sapendo chi ha effettivamente utilizzato il mezzo, presentassi ricorso in quanto proprietario del mezzo, rischierei di vedermi comminata la pena per l'utilizzatore, ovvero il ritiro della patente?
Vi ringrazio in anticipo per la risposta e per il vostro utilissimo lavoro.

Risposta ADUC
la decisione di omettere il fermo immediato pare -nel caso specifico- non adeguatamente supportata. Tuttavia dovra' essere il giudice a decidere in merito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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