Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 giugno 2002
Domanda 28 giugno 2002
28 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............il sottoscritto, scrive per esporre un problema che sicuramente sara' uguale per tantissimi italiani. In data 26/6/02 la polizia stradale di Vallo della Lucania (sa) con un dispositivo di telelaser mi contestava un'infrazione di velocita' di circa 30 km orari. Chiedo a voi esperti in materia se vi e' la possibilita' di un eventuale ricorso. in caso di risposta affermativa, vi chiedo di inviarmi modello per poter effettuare il ricorso. nell'attesa di una Vs risposta porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
di per se', le multe con il Telelaser sono contestabili in quanto l'apparecchio consente il rilievo in modo aleatorio -e' l'agente che deve "cliccare". A sostegno di questa valutazione, sono state emesse sentenze, di cui in particolare si ricorda quella del Giudice di Pace di Padova n.196/2000. Ma questo non vuol dire che un giudice debba necessariamente darle ragione, ne' che debba esserci lo scontrino cartaceo al momento della contestazione materiale -quello che conta e' che questo esista.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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