Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 maggio 2002
Domanda 29 maggio 2002
29 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto un multa per eccesso di velocità con l'autovelox 104 C2 con video system dai vigili di un paese della Brianza su una strada extraurbana con una corsia per ogni senso di marcia ove vige il divieto di 70kmh, strada senza incroci ne passaggi pedonali ne semafori e abitazioni limitrofe la mia velocità era di 93 kmh e alle 7,37 del mattino; il fatto secondo me anomalo di cui abusano del proprio status che in primis non mi è stata contestata immediatamente, dichiarando sul verbale che: "l'apparecchiatura utilizzata visualizza l'infrazione solo dopo il transito del veicolo"; questo non è veritiero in quanto l'apparecchiatura visualizza l'infrazione al momento e contestualmente al passaggio del veicolo.
Chiesi chiarimento al comando dei vigili titolari del verbale perchè non mi fosse stata contestata immediatamente, e come mai non vidi nessuna pattuglia o la vettura di servizio con a bordo l'apparecchio?
La risposta fu al quanto strana e dubbia: L'agente non ha potuto contestare l'infrazione in quanto era da solo con il tecnico manutentore dell'autovelox, su di una vettura senza fregi ne identificativi perchè veniva affittata dal comune solo per l'occasione in modo che non venga vista da lontano! Ma secondo voi è ammissibile una cosa del genere possono fare questo genere di tattiche, usare solo un agente ecc....?

Risposta ADUC
sulle esigenze di servizio, non riteniamo utile intervenire, in quanto sara' il giudice al quale eventualmente presentera' il ricorso, a valutarle.
Il ricorso puo' essere presentato, ma sull'esito -positivo- non ce' certezza.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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