Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 aprile 2002
Domanda 23 aprile 2002
23 Apr 2002
Oggetto: chiarimento
Volevo sapere una cosa: come tanti mi è stato notificato un verbale a mezzo posta per una violazione al codice della strada e una violazione ad una ordinanza del sindaco 3402/98 del Comune di Napoli, per una somma di lire 73,97,il fatto è questo: io risiedo in Mugnano di Napoli il giorno in questione è vero che ho preso la macchina ma ai limiti di confine tra il Comune di Napoli e quello di Marano sono stato fermato dai vigili che mi hanno imposto di tornare indietro perchè vigeva l'ordinanza in questione per Napoli, il punto è che non mi hanno contestato niente al momento, ma poi vigliaccamente mi è arrivato il verbale a casa con una dicitura falsa in quanto nella loro motivazione hanno scritto "impossibilità di dare l'alt frontalmente a causa del veicolo in movimento non raggiungibile a piedi. Non è vero come dicevo e con me c'erano altre 2 persone pronte a testimoniare, non è giusto, adesso voglio fare ricorso perchè è vero che c'è la fiducia preferenziale dell'accertatore, ma è anche vero che io sono onesto e non voglio essere vittima di soprusi come devo agire? mi consigliate al meglio per favore? Tanti saluti

Risposta ADUC
con le testimonianze puo' tentare di contestare la contravvenzione, ma sull'esito sara' il giudice a decidere.
Dunque non c'e' alcuna garanzia di accoglimento, ma certamente piu' le prove saranno attendibili, maggiori garanzie avra'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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