Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 aprile 2002
Domanda 19 aprile 2002
19 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Viviamo al 5° piano di un palazzo degli anni 50 con annesso terrazzino. Al 6° piano c'è il terrazzo condominiale, una soffitta di nostra proprietà (che da sul nostro terrazzo) e due locali condominiali. Il tetto della nostra soffitta è in cattivo stato e l'amministratore mi ha detto che le spese sono di nostra pertinenza.
Sempre su questa nostra soffitta si trova un tubo di sfiato della caldaia condominiale e alla richiesta di spostamento mi è stato risposto che si tratta di una servitù di passaggio, che vuol dire?
Se esiste la possibilità effettiva si spostare questo tubo, noi per via di questa servitù, dobbiamo invece continuare ad averlo sulla nostra soffitta?

Risposta ADUC
per quanto abbiamo capito, il tetto e' del condominio, non vostro. Infatti, copre il palazzo -sotto la soffitta ci sono, giu' giu', gli appartamenti di tutti voi condomini. Ad ogni modo, per quanto concerne la servitu' che affligge la vostra soffitta, occorrerebbe conoscerne il titolo su cui si basa. In sintesi, il concetto e' che siccome il tubo doveva essere collocato da qualche parte, e' stato deciso di posizionarlo nella vostra soffitta -o ad opera diretta del costruttore o con l'accordo dei proprietari della soffitta se vi avesse provveduto successivamente il condominio- e, da questa necessita' condominiale non contestata al momento dal proprietario del locale e comunque legittimata da una oggettiva esigenza e da una possibile impossibilita' di agire diversamente, di fatto c'e' l'obbligo e l'impegno di consentire al tubo di stare li' dov'e'. Questo pero' non toglie che possano esserne modificati gli estremi, trattandosi di servitu' a titolo gratuito. Potrebbe pertanto esserne forse richiesto lo spostamento o preteso un corrispettivo, a seconda del caso e del titolo previsto. Occorrera' inviare una raccomandata A/R, contestando e chiedendo di provvedersi allo spostamento entro 15 gg, avvisando che in difetto si prenderanno i dovuti provvedimenti e susseguentemente richiedere -nel medesimo modo- copia dell'atto su cui si basa il diritto sostenuto. Susseguentemente sara' possibile valutare il da farsi.
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