Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 marzo 2002
Oggetto: Autovelox. violazione all'art.142.B. - S.S. 16 156 Dir. Rimini - Ravenna "L'infrazione non e' stata immediatamente contestata poiche' accertata per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito successivamente e comunque quando il veicolo oggetto del rilievo si trova a gia' distanza dal posto di accertamento e quindi nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentati- Art.384/1c/E dpr. 495/92."
Testo sul verbale di contestazione.
Gli accertatori sono diversi dal verbalizzante.
Il mod. dell'autovelox e': mod. 512 (103b)
DOMANDA: ci sono gli estremi per un ricorso.
GRAZIE
Testo sul verbale di contestazione.
Gli accertatori sono diversi dal verbalizzante.
Il mod. dell'autovelox e': mod. 512 (103b)
DOMANDA: ci sono gli estremi per un ricorso.
GRAZIE
Risposta ADUC
Il modello -di per se'- consentirebbe il fermo immediato. Di conseguenza, l'opposizione avverso la giustificazione adottata -rilevando la fattiva possibilita' di eseguire la contestazione diretta- e' proponibile. Sara' poi il giudice a valutare ed a decidere nel caso specifico. Non c'e' certezza, pero', di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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