Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 marzo 2002
Spett. le ADUC, ho appena appreso che la Banca 121, presso cui sono correntista, ha intenzione di farmi pagare tutti i prelievi con bancomat presso altri istituti di credito con decorrenza 1 aprile. Quando ho stipulato il conto, tutti i prelievi bancomat, indistintamente, erano gratuiti.
Mi sono cosi' informato per chiudere il conto corrente e trovarmene uno piu' vantaggioso. Rileggendomi i termini del contratto, all'articolo 16, si dice: 'La banca si riserva la facolta' di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al correntista, le prescrizioni di cui agli artt.118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
"Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di dette modifiche il Correntista ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate." Specifico che non ho ricevuto nessuna comunicazione dalla banca e soprattutto non ho ricevuto nessuna raccomandata con ricevuta di ritorno che possa comprovare una loro comunicazione. Ho saputo la cosa per caso da un amico e ho scritto una mail al loro customer care che mi ha confermato l'applicazione di queste condizioni a partire dal 1 aprile (da questa comunicazione sono passati 5gg..).
Vi vorrei chiedere di cosa si parla agli articoli 118 e 161 di questo decreto legislativo e, in sostanza, se posso chiudere il conto senza incorrere nel pagamento delle onerose spese di chiusura (in caso affermativo, come devo fare?).
Inoltre vi vorrei chiedere se mi potete consigliare un conto corrente alternativo che abbia le seguenti caratteristiche: gestione tremite Internet, bonifici gratuiti tramite internet, carta di credito senza spese, prelievi bancomat senza spese e nessuna spesa per il conto corrente. Vi ringrazio in anticipo
Mi sono cosi' informato per chiudere il conto corrente e trovarmene uno piu' vantaggioso. Rileggendomi i termini del contratto, all'articolo 16, si dice: 'La banca si riserva la facolta' di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al correntista, le prescrizioni di cui agli artt.118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
"Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di dette modifiche il Correntista ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate." Specifico che non ho ricevuto nessuna comunicazione dalla banca e soprattutto non ho ricevuto nessuna raccomandata con ricevuta di ritorno che possa comprovare una loro comunicazione. Ho saputo la cosa per caso da un amico e ho scritto una mail al loro customer care che mi ha confermato l'applicazione di queste condizioni a partire dal 1 aprile (da questa comunicazione sono passati 5gg..).
Vi vorrei chiedere di cosa si parla agli articoli 118 e 161 di questo decreto legislativo e, in sostanza, se posso chiudere il conto senza incorrere nel pagamento delle onerose spese di chiusura (in caso affermativo, come devo fare?).
Inoltre vi vorrei chiedere se mi potete consigliare un conto corrente alternativo che abbia le seguenti caratteristiche: gestione tremite Internet, bonifici gratuiti tramite internet, carta di credito senza spese, prelievi bancomat senza spese e nessuna spesa per il conto corrente. Vi ringrazio in anticipo
Risposta ADUC
Alla seguente pagina potra' rilevare la normativa in oggetto: Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
le alleghiamo comunque la norma di riferimento, l'art. 118 (mentre l'art. 161 si limita a riportare le norme precedenti abrogate), Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
1. Se nei contratti di durata e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Possiamo confermarle che la variazione delle condizioni contrattuali puo' avvenire tramite semplice affissione nei locali della banca, col dovuto anticipo, dovendo considerare quella come comunicazione ufficiale.
le alleghiamo comunque la norma di riferimento, l'art. 118 (mentre l'art. 161 si limita a riportare le norme precedenti abrogate), Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
1. Se nei contratti di durata e' convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Possiamo confermarle che la variazione delle condizioni contrattuali puo' avvenire tramite semplice affissione nei locali della banca, col dovuto anticipo, dovendo considerare quella come comunicazione ufficiale.
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