Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Ho letto sul vostro sito (per il quale non posso che complimentarmi vivamente) che entro 60gg. dalla notifica, potrei contestare una contravvenzione per eccesso di velocita' se sulla notifica stessa non e' indicato espressamente l'importo tanto in lire, quanto in euro.
Dunque, io ho ricevuto una multa, con la contravvenzione espressa esclusivamente in lire, ma con l'indicazione che potrei effettuare il pagamento anche in euro al tasso di conversione di 1936,27.
Posso contestare la multa? E in caso affermativo non sarei piu' tenuto a pagarla o mi verrebbe successivamente inoltrato una nuova notifica corretta?
Grazie mille e buon lavoro
RICHIESTA - Ho letto sul vostro sito (per il quale non posso che complimentarmi vivamente) che entro 60gg. dalla notifica, potrei contestare una contravvenzione per eccesso di velocita' se sulla notifica stessa non e' indicato espressamente l'importo tanto in lire, quanto in euro.
Dunque, io ho ricevuto una multa, con la contravvenzione espressa esclusivamente in lire, ma con l'indicazione che potrei effettuare il pagamento anche in euro al tasso di conversione di 1936,27.
Posso contestare la multa? E in caso affermativo non sarei piu' tenuto a pagarla o mi verrebbe successivamente inoltrato una nuova notifica corretta?
Grazie mille e buon lavoro
Risposta ADUC
In realta', il riferimento da lei citato non e' piu' presente sul sito, trattandosi di un'indicazione legata all'interesse del momento, ma assolutamente debole a nostro avviso dal punto di vista normativo (ed effettivamente, le sentenze successive hanno in linea di massima rilevato l'infondatezza di tale interpretazione della norma). Ed anche in caso di dubbio, l'indicazione del tasso di conversione e' sufficiente a sanare ogni possibilita' di diverse interpretazioni.
Inoltre, ricordiamo il termine entro cui ricorrere: 30gg. dalla notifica al giudice di pace (60gg. e' il termine per ricorrere al Prefetto, ma sconsigliamo tale tipologia di opposizione, eccessivamente aleatoria).
Inoltre, ricordiamo il termine entro cui ricorrere: 30gg. dalla notifica al giudice di pace (60gg. e' il termine per ricorrere al Prefetto, ma sconsigliamo tale tipologia di opposizione, eccessivamente aleatoria).
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