Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 novembre 2001
Domanda 15 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - in data 06.11.2001 mi veniva recapitato e notificato un verbale di violazione al cds di eccesso di velocita' di 13 km/h effettuato mediante autovelox mod. 104/c2. infrazzione commessa il 25 agosto 2001 mentre mi trovavo sulla A1 in direzione di Firenze. ovviamente nulla da ridire, ma volevo sapere se e' possibile contestarla in quanto mi e' giunta notizia che il cds dice che i verbali tra cui quello nel mio caso devono essere contestati nell'immediatezza del fatto e non dopo diversi mesi con notifica da parte di un ufficiale competente. ovviamente nel verbale recapitatomi vi e' scritto che gli accertatori non potevano contestarmi la violazione perche' era pericoloso per la circolazione e per gli agenti stessi. Ora quindi vi chiedo e possibile fare ricorso a chi di dovere per l'annullamento di tale contravvenzione al cds?
Distinti saluti.

Risposta ADUC
Il mancato fermo potrebbe essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita', sulla base anche degli elementi specifici. Dunque non c'e' certezza di un esito positivo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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