Sabato 13 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 novembre 2001
Domanda 6 novembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - in data 04/11/01 mi ha fermato la stradale e mi ha ritirato la patente sostenendo che con la mia vettura che viaggiava nei limiti di velocita' consentito in quel tratto aveva invece superato tale limite di 40 km orari + la tolleranza e dal rilevamento fatto da un marchingegno laser rissultava una distanza di 300 m circa. Il fatto che mi incuriosisce tanto e' che davanti e dietro alla mia vettura transitavano circa una decina di altre macchine qualcuna che addirittura mi aveva appena sorpassato percio' mi chiedo con quale criterio abbiano stabilito che la macchina che commetteva l'infrazione era la mia pur ipotizzando il perfetto funzionamento dello strumento. Vorrei cortesemente un consiglio sull'eventuale ricorso da fare.
Cordiali saluti

Risposta ADUC
Per quanto attiene il ritiro della patente, non ci sono i tempi tecnici per proporre un ricorso: la restituzione avverra' prima dell'esito dell'eventuale opposizione. Per quanto attiene la patente, potra' conseguentemente chiederne (in Prefettura) la restituzione se entro 15gg. il Prefetto non conferma la sospensione, ma se questa conferma ci fosse non conviene -a nostro avviso- fare altri tentativi.
In relazione, invece, alla sanzione pecuniaria, si potrebbe ipotizzare un tentativo di ricorso: come precedente, e' citabile, a livello indicativo, una sentenza del Giudice di pace di Padova, la n.196/00, la quale rileva come -vista la funzionalita' dell'apparecchio Telelaser, che richiede che sia l'agente a puntare la targa per "immortalare" i dati della vettura che -al passaggio- e' stata rilevata in eccesso di velocita'.
Sulla base di questa aleatorieta' sara' possibile tentare la contestazione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →