Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 ottobre 2001
Domanda 29 ottobre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Salve. SOno Fulvio e scrivo dalla provincia di BAri.
Il 15 di Agosto scorso, percorrevo una strada provinciale che collega Il mio paese a Conversano (BA) , strada sottoposta per gran parte ad un limite di 80 Km/h. Tale giorno, non ricordo bene a quale velocita' la stessi percorrendo ma son certo di non aver superato il limite degli ottanta orari. Un mese dopo mi e' arrivato un verbale nel quale si dice che il 15/08/01 io percorrevo la provinciale Capurso-Conversano alla velocita' di 83 Km/k, superando il limite imposto di 60 KM/h in un breve tratto di strada, in prossimita' di un paese, Noicattaro (BA) . Nel verbale era inoltre specificato che: Non era stato possibile fermare il veicolo in quanto i vigili che hanno rilevato il reato, erano impegnati nella verbalizzazione di un'altro veicolo. Cosa mi consigliate di fare, considerando che per quanto ne sappia tali verbali non hanno validita' se non contestati al momento dell'infrazione dai vigili stessi?
Vi ringrazio ed attendo vostre notizie.

Risposta ADUC
Questo e' un argomento molte volte trattato in "cara aduc", comunque repetita iuvant.
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale verra' presentato a valutare sulla ammissibilita', sulla base anche degli elementi specifici.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale) .
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa) . E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.) . Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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