Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 ottobre 2001
Buongiorno,
ho bisogno di sapere come mi devo comportare nei confronti di un tecnico che eseguito l'intervento sulla mia lavastoviglie (£ 230 000)non ha risolto il problema (il tipo di segnale di allarme e' sempre il medesimo), per questo chiedo:
- posso chiedere una garanzia anche minima sull'intervento?
- nel rimontare la lavastoviglie ad incastro il tecnico non l'ha riposizionata in modo corretto, cioe' riallineandola agli altri mobili sia in altezza che in linea. La sua spiegazione e' stata:"...io non sono mica un mobiliere!".
per questo intervento ho chiamato un mobiliere al quale ho dato £ 50000, me le posso fare rimborsare dal tecnico?
- Oggi il tecnico ritorna a ritirare la lavastoviglia in questione, se mi chiede ancora soldi lo devo pagare anche se nel primo intervento il compenso e' stato dato per una prestazione mancata?
- esistono leggi che mi tutelano contro questo tipo di situazione?
ho bisogno di sapere come mi devo comportare nei confronti di un tecnico che eseguito l'intervento sulla mia lavastoviglie (£ 230 000)non ha risolto il problema (il tipo di segnale di allarme e' sempre il medesimo), per questo chiedo:
- posso chiedere una garanzia anche minima sull'intervento?
- nel rimontare la lavastoviglie ad incastro il tecnico non l'ha riposizionata in modo corretto, cioe' riallineandola agli altri mobili sia in altezza che in linea. La sua spiegazione e' stata:"...io non sono mica un mobiliere!".
per questo intervento ho chiamato un mobiliere al quale ho dato £ 50000, me le posso fare rimborsare dal tecnico?
- Oggi il tecnico ritorna a ritirare la lavastoviglia in questione, se mi chiede ancora soldi lo devo pagare anche se nel primo intervento il compenso e' stato dato per una prestazione mancata?
- esistono leggi che mi tutelano contro questo tipo di situazione?
Risposta ADUC
In caso il lavoro non fosse stato eseguito a regola d'arte e comunque non adeguato e risolutivo (essendo pertanto errato), puo' contestare il vizio entro l'anno. Occorre pero' che il danno sia direttamente identificabile ed attribuibile all'intervento medesimo.
Pertanto, e' indispensabile -a fronte di un successivo intervento- che lei contesti il precedente, erroneo intervento, conseguentemente specificando come il successivo debba costituire la risoluzione del difetto non precedentemente sanato, intimando di provvedere all'esecuzione di detto intervento riparatorio entro e non oltre 15gg. dal ricevimento della raccomandata A/R di messa in mora e senza alcun addebito a suo carico: con l'avviso che in difetto adira' le vie legali.
Per quanto invece attiene all'inserimento nel mobile, e' vero che quello non e' il suo compito: se avesse materialmente danneggiato una struttura, puo' essere richiesto il rimborso del danno, ma l'alloggiamento all'interno del mobile non puo' essergli commissionato.
Pertanto, e' indispensabile -a fronte di un successivo intervento- che lei contesti il precedente, erroneo intervento, conseguentemente specificando come il successivo debba costituire la risoluzione del difetto non precedentemente sanato, intimando di provvedere all'esecuzione di detto intervento riparatorio entro e non oltre 15gg. dal ricevimento della raccomandata A/R di messa in mora e senza alcun addebito a suo carico: con l'avviso che in difetto adira' le vie legali.
Per quanto invece attiene all'inserimento nel mobile, e' vero che quello non e' il suo compito: se avesse materialmente danneggiato una struttura, puo' essere richiesto il rimborso del danno, ma l'alloggiamento all'interno del mobile non puo' essergli commissionato.
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