Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 ottobre 2001
Sono stato multato dalla Polizia Municipale di Vimodrone (MI). Gli agenti sostengono che non rispettavo la segnaletica orizzontale perche' eseguivo un cambio di corsia in prossimita' di un'intersezione canalizzata. In realta' il cambio di corsia era da me eseguito nel tratto di strada lungo il quale le corsie di canalizzazione sono tratteggiate, ma a dire degli agenti la manovra non poteva essere eseguita in ogni caso e secondo loro stavo anche andando forte (cosa impossibile perche' mi accingevo a partire esattamente in quell'istante). In oltre il verbale e' stato compilato dall'agente che non aveva assistito alla manovra in quanto impegnato in altra attivita', per questo motivo ho chiesto spiegazioni a quest'ultimo che, vistosamente imbarazzato, mia ha risposto che il verbale era stato da lui compilato in base alla richesta fattagli dal suo collega e non poteva farci nulla; vista questa risposta ho allora chiesto di poter conferire con l'agente che aveva assistito alla presunta infrazione, ma anche questo si eclissava coperto dalla scusa di essere impegnato con altri contravventori. Il verbale riporta anche la mia dichiarazione di voler contestare il verbale per i motivi sopra descritti ed ho a disposizione 3 testimoni da me trasportati che avvalorano la mia posizione. Che cosa mi consigliate di fare? Pagare per evitare problemi? O contestare il verbale ingiusto? Grazie.
Risposta ADUC
Non sappiamo se potesse o meno cambiare corsia in quel punto o se l'intersezione avesse il solo scopo di indicare la possibilita' di svolta nell'altra strada, ma se ritiene che le prove siano sufficienti a confutare la versione degli agenti, puo' sicuramente presentare ricorso al giudice di pace, sara' questi a valutare sulla ammissibilita' dell'opposizione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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