Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2001
Domanda 25 settembre 2001
Subject: S.O.S CONSIGLIO
Cara ADUC vi interpello per conto di una mia conoscente, la Sig.ra B*** M*** R*** in data 17/01/2001 consegno' alla sua lavanderia di fiducia due fodere di divani per il consueto lavaggio. Al ritiro delle stesse si accorse che si erano irrimediabilmente ritirate. Contatto' la lavanderia per le prime rimostranze ed in data 24/01/2001 inoltro', tramite raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta danni ( i divani erano stati acquistati nel gennaio del 1992 e pagati 7.500.000 esiste documentazione). Passarono i mesi, nel mese di settembre la signora esasperata ricontatto' per l'ennesima volta la lavanderia e si senti' dire che per risolvere era necessario periziare il tessuto, per cui lo consegno' alla stessa che lo recapito' (questo sembra) alla sua assicurazione. Come per incanto ecco a distanza di pochi giorni la risposta del BROKER ASSICURATIVO: Milano, 19/09/01
"Ci scusiamo innanzitutto per il ritardo con il quale riscontriamo la vostra richiesta danni. La lavanderia di Perfecta 30, ha aderito ad una Convenzione stipulata tra il gruppo Regionale delle Pulitintolavanderie aderenti alla confartigianato e la Compagnia B.P.B., la cui gestione e' affidata alla nostra Societa' ASSIA BROKER DI ASSICURAZIONE gruppo APA confartigianato. Per conto del Gruppo Regionale delle Pulitintolavanderie, e della stessa lavanderia, abbiamo fatto periziare il capo danneggiato. E' emerso con chiarezza che non e' ravvisabile alcuna responsabilita' in capo alla lavanderia. Piu' in particolare, la Lavanderia, in assenza dell'etichetta contenente le indicazioni circa la composizione e le modalita' di lavaggio del capo, ha scelto ed eseguito con professionalita' e diligenza la lavorazione piu' idonea per il capo stesso, e cio' nel rispetto di quanto previsto dall'art.1 della raccolta provinciale degli usi della Camera di Com. di Milano. Da cio' consegue che i vizi lamentati non dipenderebbero da una negligenza professionale della Lavanderia, ma a cause non rilevabili, al momento del trattamento, ad un normale esame del capo gia' deteriorato. Riteniamo pertanto che per quanto espostola vicenda possa considerarsi definita."
COSA POSSO FARE? VI CHIEDO UN CONSIGLIO. RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE E PORGO I MIGLIORI SALUTI

Risposta ADUC
In realta', la pensiamo proprio all'opposto: in assenza di qualsivoglia indicazione di lavaggio, la colpa ricade interamente sulla lavanderia, in quanto questa ha ritenuto di potersi assumere l'onere del rischio, accettando un lavaggio che in realta' non era in condizione di eseguire, ma ritenendo di esserlo: a causa di questa erronea convinzione, veniva causato un danno alla sua conoscente.
Le teoriche "cause non rilevabili" possono avere un senso a fronte di indicazioni specifiche sulla composizione, ad esempio: non avendo conoscenza alcuna della materia che andava a trattare, la lavanderia ha ritenuto di poter comunque eseguire un qualsiasi tipo di lavaggio, invece di rigettarlo dichiarandosi incompetente. L'assunzione dell'impegno e' anche l'assunzione del rischio. Questo, naturalmente, non vuol dire che la sua conoscente abbia diritto al rimborso di 7 milioni e mezzo, bensi' al solo valore dei tessuti al momento attuale: ma e' certamente il caso di inviare un'ulteriore intimazione, dettando un termine di 15gg. entro cui provvedere al rimborso (lasciando perdere assicurazione: al massimo, intestando la raccomandata A/R solo p.c.) ed avvisando che in difetto adira' le vie legali.
Il passo successivo sara' di tentare una conciliazione in Camera di Commercio, poi dal giudice di pace. Infine, se necessario, sara' possibile valutare se proseguire in contenzioso.
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