Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 settembre 2001
ho ricevuto una cartella esattoriale per un bollo 1992.
La notifica e avvenuta giorno 28/04/2000 al mio vecchio indirizzo, dove ero residente. dopo alcuni mesi mi e stato notificato a casa, dove al momento della notifica ero assente (28/12/2000), dopo vari mesi (28/8/2001) mi sono ritrovato l'ufficiale giudiziario, che mi comunicava pagare,oppure pignorare. Al tal punto ho ritenuto pagare. Dopo vari giorni o controllato la cartella in oggetto, al ufficio bolli, riscontrando che il bollo in questione si riferisce alla mia auto, pero' con la vecchia targa, che ho sostituito nel 1990. Si puo' invocare un eventuale ricorso, per avere il risarcimento. Inoltre vorrei sapere: i bolli vanno dopo 5 anni in prescrizione?
Cordiali saluti.
La notifica e avvenuta giorno 28/04/2000 al mio vecchio indirizzo, dove ero residente. dopo alcuni mesi mi e stato notificato a casa, dove al momento della notifica ero assente (28/12/2000), dopo vari mesi (28/8/2001) mi sono ritrovato l'ufficiale giudiziario, che mi comunicava pagare,oppure pignorare. Al tal punto ho ritenuto pagare. Dopo vari giorni o controllato la cartella in oggetto, al ufficio bolli, riscontrando che il bollo in questione si riferisce alla mia auto, pero' con la vecchia targa, che ho sostituito nel 1990. Si puo' invocare un eventuale ricorso, per avere il risarcimento. Inoltre vorrei sapere: i bolli vanno dopo 5 anni in prescrizione?
Cordiali saluti.
Risposta ADUC
La prescrizione e' di 3 anni piu' quello di competenza, salvo il caso in cui vi siano specifiche deroghe relative a singoli anni.
Occorrerebbe dunque valutare caso per caso, acquisendo informazioni presso l'Ufficio provinciale esattore del Pra circa le disposizioni in vigore per lo specifico anno d'interesse.
Una volta pagata la cifra, la prescrizione non puo' piu' essere opposta (il pagamento ne implica la rinuncia).
Se il pagamento fosse infondato, puo' provare a chiedere il rimborso (non e' infatti una cifra richiedibile ma contro la quale si possono opporre limitazioni formali, bensi' una cifra immotivatamente prelevata).
Tuttavia, l'opposizione -anche contro una richiesta infondata- dovrebbe essere proposta avverso l'atto. Se non lo si fa, si puo' richiedere il rimborso ma senza una vera e propria possibilita' di pretendere. Puo' inoltrare informalmente la richiesta (per raccomandata A/R) all'Ufficio competente, o rivolgersi al Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale Entrate (oppure, fare entrambe le cose).
Occorrerebbe dunque valutare caso per caso, acquisendo informazioni presso l'Ufficio provinciale esattore del Pra circa le disposizioni in vigore per lo specifico anno d'interesse.
Una volta pagata la cifra, la prescrizione non puo' piu' essere opposta (il pagamento ne implica la rinuncia).
Se il pagamento fosse infondato, puo' provare a chiedere il rimborso (non e' infatti una cifra richiedibile ma contro la quale si possono opporre limitazioni formali, bensi' una cifra immotivatamente prelevata).
Tuttavia, l'opposizione -anche contro una richiesta infondata- dovrebbe essere proposta avverso l'atto. Se non lo si fa, si puo' richiedere il rimborso ma senza una vera e propria possibilita' di pretendere. Puo' inoltrare informalmente la richiesta (per raccomandata A/R) all'Ufficio competente, o rivolgersi al Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale Entrate (oppure, fare entrambe le cose).
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